Sentenza n. 309/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di inammissibilità della domanda della cittadinanza italiana notificato alla Sig.ra -OMISSIS- in data 19.01.2023. - di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, a causa di discordanze anagrafiche tra i documenti prodotti e della mancata presentazione, entro il termine assegnato, di un'attestazione consolare legalizzata idonea a certificare l'identità della richiedente e la corrispondenza dei diversi nominativi alla medesima persona fisica. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento, lamentando la mancata considerazione del proprio radicamento in Italia, della situazione familiare, dell'attività lavorativa, del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo e dell'assenza di precedenti penali. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 241/1990, per l'inadeguatezza dell'istruttoria e del contraddittorio procedimentale, nonché la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e imparzialità e degli artt. 8 e 14 CEDU, prospettando una discriminazione fondata sulla condizione di straniera e un'incidenza ingiustificata sulla vita familiare e lavorativa. È stata proposta anche una domanda risarcitoria collegata all'asserita illegittimità dell'azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale munita di giurisdizione e precisando che il giudizio può essere riproposto nei termini e con gli effetti dell'art. 11 c.p.a. Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che la controversia riguarda l'accertamento dei requisiti documentali e anagrafici per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e, quindi, una posizione di diritto soggettivo. In tale materia l'amministrazione svolge normalmente un'attività vincolata di verifica dei presupposti legali; il diritto soggettivo degrada a interesse legittimo soltanto quando venga esercitato il potere discrezionale di valutare comprovati motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Nel caso concreto il decreto non era fondato su ragioni di sicurezza, pericolosità, non meritevolezza od opportunità, ma esclusivamente sulla mancata regolarizzazione delle discordanze anagrafiche. Le censure relative a motivazione, istruttoria, partecipazione procedimentale, principi costituzionali e CEDU sono state ritenute strumentali all'accertamento della spettanza della cittadinanza e non idonee a radicare la giurisdizione amministrativa. Anche la domanda risarcitoria, essendo dipendente dalla medesima situazione sostanziale, segue il criterio di riparto applicabile alla domanda principale. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
La domanda di cittadinanza per matrimonio rientra nella disciplina dell'acquisto della cittadinanza mediante iuris communicatio; la verifica dei relativi requisiti, in assenza di valutazioni discrezionali di sicurezza, attiene a una posizione di diritto soggettivo.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
Il diritto soggettivo alla cittadinanza per matrimonio degrada a interesse legittimo quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
artt. 4 e 7 l. 241/1990
Le censure relative agli obblighi procedimentali e al contraddittorio, quando riguardano la verifica dei presupposti legali della cittadinanza, non modificano la natura della posizione sostanziale né il riparto di giurisdizione.
art. 3, comma 2, d.l. 13/2017, convertito dalla l. 46/2017
La devoluzione alle sezioni specializzate del giudice ordinario delle controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza conferma la giurisdizione ordinaria sul riconoscimento dello status, salve le ipotesi di esercizio del potere discrezionale connesso alla sicurezza della Repubblica.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dalla norma sulla translatio iudicii.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla situazione giuridica concretamente fatta valere, non in base alla forma impugnatoria o alla natura formalmente provvedimentale dell'atto prefettizio.
- Quando l'amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti legali, documentali e anagrafici per la cittadinanza per matrimonio senza compiere valutazioni discrezionali di sicurezza della Repubblica, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Il diritto soggettivo del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano degrada a interesse legittimo soltanto se l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.
- Le censure relative a motivazione, istruttoria, partecipazione procedimentale, contraddittorio e principi costituzionali o convenzionali non radicano la giurisdizione amministrativa quando sono funzionali all'accertamento della spettanza della cittadinanza e non contestano l'esercizio di un potere discrezionale su un interesse legittimo.
- La domanda risarcitoria proposta come conseguenza del mancato riconoscimento della cittadinanza e dell'asserita illegittimità dell'atto di inammissibilità segue, quanto alla giurisdizione, la domanda principale cui è collegata.
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