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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31856/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per concorso in cessione di eroina (art. 110 c.p., DPR 309/1990), articolata in tre motivi: 1) censura dell'esclusione della ipotesi di lieve entita' ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; 2) censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) impugnazione dell'ordine di espulsione e della sua motivazione ai sensi dell'art. 86 DPR 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego della lieve entita' valorizzando la continuita' e la sistematicita' dell'attivita' di spaccio, la natura 'pesante' dello stupefacente (eroina), la presenza di una rudimentale organizzazione e la pluralita' di acquirenti su un arco temporale significativo (ottobre 2018 - febbraio 2019), elementi idonei a escludere la minima offensivita'. Ha altresi' ritenuto congrua la negazione delle attenuanti generiche in considerazione del consolidato inserimento dell'imputato nell'ambiente del narcotraffico e del comportamento processuale, e giustificato l'ordine di espulsione sulla base della pericolosita' sociale e di precedenti per reati specifici. Per avere riproposto in Cassazione censure gia' motivate e rigettate in appello senza un confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito, il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende; la pena inflitta in appello era quattro anni e otto mesi di reclusione e euro 24.000,00 di multa.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Ricorre il concorso di persone nella commissione del reato; la sentenza ha ritenuto provata la partecipazione concorsuale dell'imputato nell'attivita' di cessione di stupefacenti.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73 (illeciti relativi a sostanze stupefacenti)

    art. 73, commi 1, 1-bis e 5, DPR 309/1990

    Il comma 5 prevede la possibile configurazione della 'lieve entita''; la Corte ha richiamato il principio che la sussistenza di tale ipotesi richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalita' e circostanze dell'azione e della quantita' e qualita' della sostanza. Nel caso concreto, la continuita', la pluripersonale organizzazione e la natura dell'eroina escludono la lieve entita'.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Norma relativa alla pena per il delitto di cui all'art. 73; la sentenza di merito ha rideterminato la pena applicabile tenendo conto delle aggravanti e delle valutazioni di merito.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 86 (espulsione)

    Consente l'adozione dell'espulsione per l'imputato straniero quando la condotta e la personalita' giustifichino il provvedimento; la Corte ha ritenuto che il coinvolgimento stabile nel narcotraffico e i precedenti costituiscano indice di pericolosita' sociale sufficiente all'espulsione.

  • Codice penale, art. 133 (criteri per le circostanze attenuanti)

    La Corte di merito ha valutato i criteri indicati dall'art. 133 c.p. e ha ritenuto prevalenti elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; tale valutazione di fatto non e' sindacabile in Cassazione se non contraddittoria.

Massime di principio

  • La configurazione della 'lieve entita'' ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di mezzi, modalita' e circostanze dell'agire e della quantita'/qualita' della sostanza: la presenza di continuita', pluralita' di acquirenti, organizzazione anche rudimentale e sostanza 'pesante' (es. eroina) tende a escluderla.
  • La mera circostanza che le cessioni avvengano in luoghi privati non determina automaticamente il riconoscimento della lieve entita'; la valutazione deve essere complessiva e confrontata con gli altri elementi fattuali.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e' discrezionale e si fonda su un giudizio di fatto che il giudice di merito deve motivare; in Cassazione tale scelta e' difficilmente rimproverabile salvo contraddittorieta' o carenza motivazionale rilevante.
  • L'espulsione prevista dall'art. 86 DPR 309/1990 puo' essere disposta quando il giudice ritenga provata la pericolosita' sociale dell'imputato, valutando precedenti, stabilita' di inserimento in attivita' illecite e reiterazione delle condotte.
  • In Cassazione i motivi che semplicemente ripropongono le stesse doglianze gia' dedotte e rigettate in sede di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di appello sono spesso dichiarati inammissibili.
  • La condanna alle spese processuali e l'importo da versare alla cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso e' dichiarato inammissibile per responsabilita' del ricorrente.

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