Cassazione Penale, Sentenza n. 31856/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per concorso in cessione di eroina (art. 110 c.p., DPR 309/1990), articolata in tre motivi: 1) censura dell'esclusione della ipotesi di lieve entita' ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; 2) censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) impugnazione dell'ordine di espulsione e della sua motivazione ai sensi dell'art. 86 DPR 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego della lieve entita' valorizzando la continuita' e la sistematicita' dell'attivita' di spaccio, la natura 'pesante' dello stupefacente (eroina), la presenza di una rudimentale organizzazione e la pluralita' di acquirenti su un arco temporale significativo (ottobre 2018 - febbraio 2019), elementi idonei a escludere la minima offensivita'. Ha altresi' ritenuto congrua la negazione delle attenuanti generiche in considerazione del consolidato inserimento dell'imputato nell'ambiente del narcotraffico e del comportamento processuale, e giustificato l'ordine di espulsione sulla base della pericolosita' sociale e di precedenti per reati specifici. Per avere riproposto in Cassazione censure gia' motivate e rigettate in appello senza un confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito, il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende; la pena inflitta in appello era quattro anni e otto mesi di reclusione e euro 24.000,00 di multa.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Ricorre il concorso di persone nella commissione del reato; la sentenza ha ritenuto provata la partecipazione concorsuale dell'imputato nell'attivita' di cessione di stupefacenti.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 (illeciti relativi a sostanze stupefacenti)
art. 73, commi 1, 1-bis e 5, DPR 309/1990
Il comma 5 prevede la possibile configurazione della 'lieve entita''; la Corte ha richiamato il principio che la sussistenza di tale ipotesi richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalita' e circostanze dell'azione e della quantita' e qualita' della sostanza. Nel caso concreto, la continuita', la pluripersonale organizzazione e la natura dell'eroina escludono la lieve entita'.
D.P.R. n. 309/1990, art. 80
Norma relativa alla pena per il delitto di cui all'art. 73; la sentenza di merito ha rideterminato la pena applicabile tenendo conto delle aggravanti e delle valutazioni di merito.
D.P.R. n. 309/1990, art. 86 (espulsione)
Consente l'adozione dell'espulsione per l'imputato straniero quando la condotta e la personalita' giustifichino il provvedimento; la Corte ha ritenuto che il coinvolgimento stabile nel narcotraffico e i precedenti costituiscano indice di pericolosita' sociale sufficiente all'espulsione.
Codice penale, art. 133 (criteri per le circostanze attenuanti)
La Corte di merito ha valutato i criteri indicati dall'art. 133 c.p. e ha ritenuto prevalenti elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; tale valutazione di fatto non e' sindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
Massime di principio
- La configurazione della 'lieve entita'' ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di mezzi, modalita' e circostanze dell'agire e della quantita'/qualita' della sostanza: la presenza di continuita', pluralita' di acquirenti, organizzazione anche rudimentale e sostanza 'pesante' (es. eroina) tende a escluderla.
- La mera circostanza che le cessioni avvengano in luoghi privati non determina automaticamente il riconoscimento della lieve entita'; la valutazione deve essere complessiva e confrontata con gli altri elementi fattuali.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e' discrezionale e si fonda su un giudizio di fatto che il giudice di merito deve motivare; in Cassazione tale scelta e' difficilmente rimproverabile salvo contraddittorieta' o carenza motivazionale rilevante.
- L'espulsione prevista dall'art. 86 DPR 309/1990 puo' essere disposta quando il giudice ritenga provata la pericolosita' sociale dell'imputato, valutando precedenti, stabilita' di inserimento in attivita' illecite e reiterazione delle condotte.
- In Cassazione i motivi che semplicemente ripropongono le stesse doglianze gia' dedotte e rigettate in sede di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di appello sono spesso dichiarati inammissibili.
- La condanna alle spese processuali e l'importo da versare alla cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso e' dichiarato inammissibile per responsabilita' del ricorrente.
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