Sentenza n. 645/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della nota (prot. n. 0139112/2020) del 23.11.2020 del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente del Settore, avente ad oggetto: concessione demaniale marittima n.02 del 30.04.2008 – Domanda di proroga ex art. 1, comma 682 e 683 Legge 145/2018. Rigetto. Interpello per eventuale attività su area concessa, nella parte in cui, nei limiti dell'interesse e di quanto di pregiudizio, non viene accolta la richiesta di proroga ex art. 1 commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018 della concessione demaniale marittima sino al 31.12.2033, nonché della richiamata delibera di Giunta Comunale n. 342 dell'11.11.2020 per quanto di interesse, ragione e pregiudizio in conformità all'interesse della odierna società ricorrente laddove si dispone con atto di indirizzo di non concedere la proroga richiesta sino al 31.12.2033 ai concessionari di aree demaniali marittime e, ove occorra, della richiamata non meglio precisata nota del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (entrambe allo stato non conosciute) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della proroga della concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2033 e atto comunale di indirizzo contrario alla concessione della proroga
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il diniego comunale della proroga della concessione demaniale marittima richiesta ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, nonché l'atto di indirizzo della Giunta comunale e, per quanto occorrente, ulteriori atti presupposti. Ha dedotto la violazione dell'art. 1 della legge n. 145/2018, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, nonché l'eccesso di potere e la violazione della direttiva servizi. La ricorrente ha successivamente depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente. Il Collegio ha precisato che la rinuncia, pur ritualmente notificata, non è stata seguita dalla rituale accettazione della controparte e non integra quindi l'estinzione del giudizio per rinuncia; la conseguenza processuale è stata pertanto l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 1, commi 682 e 683, l. 145/2018
La disposizione era invocata dalla ricorrente quale base normativa della richiesta di proroga della concessione demaniale marittima, ma il giudice non ne ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce la ragione decisiva della pronuncia.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso ritualmente notificata, se non è seguita dalla rituale accettazione della controparte, non determina l'estinzione del giudizio per rinuncia; quando evidenzia il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure rivolte contro l'atto impugnato.
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