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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17024/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 c.p. e 125 c.p.p., sostenendo che la Corte d'Appello non aveva considerato i rilievi difensivi propensi alla riqualificazione del fatto in tentata rapina: la persona offesa non avrebbe avuto percezione visiva della sottrazione, l'azione si sarebbe svolta in pochi secondi, al momento del blocco del braccio non si sarebbe visto alcun oggetto nella mano dell'imputato e la banconota di 20 euro non sarebbe mai stata rinvenuta.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era aspecifico e meramente reiterativo rispetto alle doglianze già sollevate in appello, che la Corte territoriale aveva adeguatamente esaminato. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua e immune da vizi, avendo indicato elementi fattuali (la dichiarazione della persona offesa di avere sentito aprire la cerniera sulla sua schiena, il mancato rinvenimento della banconota né nello zaino né per terra dopo la colluttazione) idonei a ritenere il reato consumato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in via equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione alla nozione di tentativo: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto, non sussistessero gli estremi del tentativo ma della consumazione del reato, perciò la prospettazione ex art. 56 non era fondata.

  • art. 628 c.p.

    Norma che definisce il delitto di rapina: la Corte d'Appello ha ritenuto soddisfatti gli elementi della consumazione (appropriazione della banconota e uso di violenza/contrazione della libertà della persona, concretatosi nello spintonamento/rovesciamento della vittima), conclusione confermata dalla Cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in tema di motivazione delle decisioni: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello avesse adempiuto ai requisiti previsti, pertanto non è sussistente il vizio dedotto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il ristoro in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma equitativa di euro 3.000.

  • Sent. Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione ai criteri di imposizione della somma alla Cassa delle ammende, con la precisazione che il ricorso non era stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma nondimeno è stata disposta la somma equitativa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie: se la motivazione del giudice di merito è congrua e affronta i rilievi difensivi, le doglianze sulla valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per ottenere la riqualificazione di un reato da consumato a tentato è necessario dimostrare in modo chiaro l'assenza dell'elemento dell'appropriazione o altri indici fattuali che rendano impossibile la consumazione; la mera mancata ritrovabilità dell'oggetto sottratto non è di per sé decisiva se vi sono indizi concreti (es. percezione di apertura della cerniera, successiva scomparsa della banconota).
  • I motivi di gravame devono essere specifici e non reiterativi: l'assunto generico di vizio di motivazione è soggetto a declaratoria di inammissibilità se il giudice di merito ha fornito una risposta puntuale.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità del ricorso; argomentazioni deboli o ripetitive possono esporre a tali conseguenze.
  • Le questioni relative a credibilità, attendibilità e rilievo probatorio delle fonti sono riservate al giudice del merito e difficilmente assoggettabili a censura in sede di legittimità se motivazione e procedimento logico sono corretti.

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