Sentenza n. 325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 67/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a una veranda destinata all’ampliamento dell’area di ristorazione e parere ostativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (autorità paesaggistiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva chiesto l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica di una struttura verandata, inizialmente telonata e poi dotata di vetrate e supporti, realizzata presso una struttura agrituristica situata in area parco e vincolata paesaggisticamente. Il Parco aveva negato l’accertamento sulla base del parere contrario della Soprintendenza. In primo grado erano stati dedotti: violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. 42/2004, sul presupposto che l’opera non fosse soggetta ad autorizzazione paesaggistica; violazione dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, per tardività del parere della Soprintendenza, nonché difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto al parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio; eccesso di potere, difetto di motivazione e illogicità del parere ministeriale, ritenuto non adeguatamente specifico e contrastante con la disciplina del Parco. In appello l’impresa ha censurato la sentenza del TAR sostenendo che la veranda non producesse volume né superficie utile, che i relativi concetti dovessero essere interpretati secondo la normativa edilizia, che il parere della Soprintendenza fosse tardivo e non vincolante perché il termine sarebbe decorso dalla richiesta del Parco e non dalla ricezione, e che il parere fosse immotivato. È stato chiesto anche il deferimento della questione all’Adunanza plenaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha integralmente rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla rilevanza paesaggistica dell’intervento, ha ritenuto che la struttura, per dimensioni, struttura portante in ferro, copertura e chiusure laterali, costituisse un autonomo spazio utilizzabile come sala di ristorazione, con incremento degli spazi destinati agli avventori, della superficie utile e del carico insediativo, oltre alla modificazione della sagoma dell’edificio preesistente. Ne consegue che l’opera non rientra tra gli interventi ammissibili all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. La questione interpretativa prospettata dall’appellante non è stata rimessa all’Adunanza plenaria perché, anche prescindendo dal dibattito sul rinvio ai concetti edilizi di volume e superficie, la concreta consistenza dell’opera dimostrava comunque la creazione di volume e superficie utile paesaggisticamente apprezzabili. Quanto alla tempestività del parere, il Collegio ha chiarito che, nel procedimento di accertamento postumo, si applica il termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, e non il termine di sessanta giorni dell’art. 146, comma 9, riferito all’autorizzazione paesaggistica preventiva. Il termine decorre dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza, non dalla sua spedizione da parte dell’autorità procedente. Poiché la richiesta era stata ricevuta il 27 novembre 2015 e il parere era stato reso il 23 febbraio 2016, esso era tempestivo e vincolante. Il richiamo all’art. 10-bis, ultimo comma, della l. 241/1990 è stato ritenuto non pertinente, anche perché i cinque giorni impiegati dal Parco per l’invio non costituivano un ritardo significativo e il dato temporale non era stato posto come motivo ostativo all’accoglimento. Infine, il parere della Soprintendenza e il diniego del Parco sono stati ritenuti adeguatamente motivati: essi indicavano tipologia, collocazione, dimensioni e materiali del manufatto, la sua estraneità ai caratteri estetici e tradizionali del complesso rurale, il peggioramento delle qualità paesaggistiche e l’insufficienza delle misure di mitigazione. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 149, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica riguarda gli interventi che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; una veranda di rilevanti dimensioni, destinata a creare un’area di ristorazione, non rientra in tale esclusione.
art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004
Prevede il termine applicabile al procedimento di autorizzazione paesaggistica preventiva, non al distinto procedimento di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è eccezionale e non è consentito per interventi che abbiano creato o incrementato superfici utili o volumi. La struttura esaminata ha realizzato un nuovo spazio di ristorazione, con incremento della superficie utile e modifica della sagoma.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni
Nel procedimento di accertamento postumo il parere della Soprintendenza è vincolante e deve essere reso entro novanta giorni, termine che decorre dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
art. 181-quater d.lgs. 42/2004
È richiamato insieme all’art. 167, comma 5, quale riferimento normativo del procedimento di sanatoria paesaggistica.
art. 16, comma 1, l. 241/1990
dal ricevimento della richiesta
Esprime il principio generale secondo cui il termine per rendere i pareri decorre dalla ricezione della richiesta da parte dell’organo consultivo.
art. 17-bis l. 241/1990
dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato dalla relativa documentazione
Conferma, nei rapporti tra amministrazioni, la decorrenza dei termini per gli atti endoprocedimentali dalla ricezione della richiesta o dello schema corredato dalla documentazione.
art. 10-bis, ultimo comma, l. 241/1990
non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione
Il principio non è stato ritenuto applicabile, poiché il breve intervallo impiegato per trasmettere la richiesta non costituiva ritardo significativo e il ritardo non era stato posto a fondamento del diniego.
Massime di principio
- L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 non è consentito quando l’intervento abbia creato o incrementato superfici utili o volumi paesaggisticamente apprezzabili.
- Ai fini dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, una struttura con copertura e chiusure laterali, stabilmente destinata ad ampliare un’attività di ristorazione e idonea a consentire la permanenza degli utenti, può costituire nuova superficie utile e nuovo volume anche se alcuni elementi sono mobili o amovibili.
- Nel procedimento di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica si applica il termine di novanta giorni per il parere vincolante della Soprintendenza previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, mentre non si applica il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 146, comma 9, per l’autorizzazione paesaggistica preventiva.
- Il termine assegnato alla Soprintendenza per rendere il parere decorre dalla ricezione della richiesta da parte dell’autorità competente, non dalla data di spedizione della richiesta; il parere reso entro il termine così calcolato conserva natura vincolante.
- Il parere paesaggistico è adeguatamente motivato quando individua, anche mediante il riferimento alla documentazione fotografica, la tipologia, la collocazione, le dimensioni e i materiali dell’opera, spiegando la loro estraneità al contesto tutelato e l’insufficienza delle misure di mitigazione.
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