Cassazione Penale, Sentenza n. 11700/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso: 1) deduce l'omessa tempestiva motivazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sostenendo che tale omissione ha leso il diritto di difesa perché ha impedito di rimodulare l'accordo o di far valere l'incompatibilità del collegio giudicante (analogamente a quanto avviene per il patteggiamento), chiedendo anche il rinvio della questione alle Sezioni Unite per profilo di costituzionalità; 2) censura la motivazione sulla determinazione della pena, sostenendo contraddittorietà: la Corte avrebbe dichiarato neutrali le dichiarazioni confessorie in dibattimento ma non avrebbe considerato neutrale il rifiuto di rispondere all'interrogatorio in fase di arresto, e avrebbe valutato negativamente un precedente penale che, secondo il ricorrente, era remoto e giustificato da cause (latitanza dovuta a mancata conoscenza del titolo coercitivo e esigenza di rientro per visite a madre anziana).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e manifestamente infondato il secondo. Motivazioni essenziali: per il primo motivo la disciplina (art. 599-bis e 602 c.p.p., nel testo previgente) e la giurisprudenza consentono al giudice di appello di rigettare la richiesta di concordato senza obbligo di motivazione; inoltre, l'eventuale nullità per carenza di motivazione di un provvedimento dibattimentale va dedotta tempestivamente ai sensi dell'art. 182 c.p.p., cosa che il ricorrente non ha fatto, rendendo il motivo inammissibile; le censure costituzionali sull'incompatibilità del giudice sono irrilevanti se non è stata preventivamente proposta la ricusazione. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione della Corte territoriale che ha escluso che la confessione del ricorrente fosse spontanea e rappresentasse indice di ravvedimento, trattandosi di ammissione dovuta alla evidenza degli atti; la questione sulla congruità della pena è di merito e non riesaminabile in questa sede di legittimità. Esito processuale: ricorso rigettato, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Norma che definisce la fattispecie di reato oggetto del giudizio (distinzioni tra comma 1 e comma 2 rilevanti per il corretto inquadramento giuridico del fatto).
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina la procedura del concordato in appello; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non impone l'obbligo di motivare immediatamente l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato in appello.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma connessa alla disciplina del concordato in appello; letta insieme all'art. 599-bis per confermare l'assenza di un obbligo motivazionale del giudice di appello nel rigetto della richiesta.
art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che la nullità relativa degli atti dibattimentali deve essere dedotta tempestivamente; la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione immediata comporta la decadenza dal poter dedurre la nullità in sede di legittimità.
art. 34 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di incompatibilità del giudice; la Corte ha ricordato che la sua inosservanza non dà luogo di per sé alla nullità impugnabile in Cassazione ma può essere oggetto di ricusazione.
art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede lo strumento della ricusazione del giudice; la Corte ha sottolineato che chi deduce incompatibilità avrebbe dovuto proporre ricusazione tempestiva.
art. 178, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che disciplina nullità di ordine generale; richiamata per distinguere le ipotesi di nullità da quelle riconducibili a incompatibilità non sanzionate automaticamente con nullità generale.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per liquidare l'importo di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 448 del 1995
La Corte costituzionale aveva già ritenuto infondata una questione analoga riguardante il patteggiamento in appello, ritenendo che le valutazioni di congruità non configurano automaticamente incompatibilità del giudice.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2 n. 8745 del 22/11/2019; Sez. 4 n. 16195 del 22/01/2019; ecc.)
Precedenti che affermano il principio secondo cui il giudice di appello può rigettare il concordato in assenza di esaustiva motivazione, essendo chiamato a valutare la congruità della sanzione.
Giurisprudenza su confessione e ravvedimento (Sez. 1 n. 35703 del 05/04/2017; Sez. 3 n. 3313 del 09/02/1973)
Principio consolidato per cui la confessione rileva come indice di ravvedimento solo se spontanea e completa; ammissioni inevitabili o dovute alla certezza degli atti non costituiscono ravvedimento meritevole di attenuazione della pena.
Massime di principio
- La richiesta di concordato in appello può essere rigettata dal giudice senza un'ordinanza immediatamente motivata: la normativa e la giurisprudenza non impongono un obbligo di motivazione analitica nel provvedimento di rigetto.
- L'eventuale carenza di motivazione di un atto dibattimentale costituisce nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.); la mancata tempestiva deduzione comporta decadenza e inammissibilità di censure successive in Cassazione.
- Le questioni di incompatibilità del giudice devono essere tempestivamente sollevate mediante la ricusazione (art. 37 c.p.p.); non possono essere efficacemente trasformate in questioni di legittimità costituzionale in Cassazione se la ricusazione non è stata proposta nel tempo processuale opportuno.
- La valutazione sulla spontaneità della confessione è determinante ai fini della sua rilevanza attenuante: ammissioni dovute alla evidenza degli atti o rese per ragioni utilitaristiche non costituiscono indice di sincero pentimento.
- Le impugnazioni relative alla congruità della pena appartengono in larga parte alla valutazione di merito e risultano difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non per questioni di diritto ben precise.
- Se si intende far valere profili di illegittimità della disciplina sul concordato in appello (es. divieto di reiterazione), è necessario dimostrare il concreto ripetersi della fattispecie normativa sfavorevole (ad esempio aver proposto una seconda istanza e aver subito un diniego formale).
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