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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16447/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. La committente aveva corrisposto alla società appaltatrice una parte del prezzo pattuito a stati di avanzamento, ma lamentava ritardi, modifiche unilaterali delle opere e l’abbandono del cantiere prima del completamento dei lavori. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice. La società, a sua volta, sosteneva di avere sospeso legittimamente i lavori per il mancato pagamento di una fattura relativa a un acconto previsto per l’avvio della fase di pittura e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento della committente. La Corte d’appello ha ritenuto prevalente l’inadempimento della committente, valorizzando la consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato la sostanziale regolare esecuzione dei lavori svolti, con difformità limitate e emendabili, e un valore delle opere superiore alle somme versate. La ricorrente ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 1460 c.c. per non avere la Corte valutato correttamente la gravità degli inadempimenti reciproci e i vizi dell’opera; violazione delle norme sulla consulenza tecnica per avere il giudice aderito solo parzialmente alla c.t.u. e per avere la consulenza concluso, secondo la ricorrente, che nulla fosse dovuto per impianti non ultimati; omesso esame e difetto di motivazione sul diniego di una consulenza tecnica integrativa, ritenuta necessaria per accertare lo stato dell’immobile e dei lavori non completati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse correttamente effettuato la comparazione degli inadempimenti reciproci, con motivazione congrua e conforme ai principi consolidati in tema di art. 1460 c.c. Ha inoltre osservato che, essendovi doppia conforme, era precluso il vizio di omesso esame dei fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato, perché la sentenza d’appello era adeguatamente motivata e non presentava motivazione apparente, e in parte inammissibile, poiché la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza obbligo di espressa pronuncia. È stata altresì applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., con pagamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    nei contratti a prestazioni corrispettive, la sospensione dell’adempimento richiede una valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci, fondata sull’oggettiva gravità delle rispettive violazioni e non su una rappresentazione soggettiva della parte.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato in relazione al contratto di appalto e alla disciplina del rapporto tra committente e appaltatore.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica d’ufficio e relativi poteri del consulente.

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, rimessa al potere discrezionale del giudice.

  • art. 140 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla consulenza tecnica, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi espressa.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per escludere la nullità della sentenza: la motivazione non era apparente perché consentiva di comprendere il percorso logico decisorio.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura ex n. 3 è stata considerata in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti; il vizio ex n. 5 è stato ritenuto comunque precluso dalla doppia conforme.

  • art. 348 ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la procedura accelerata e per la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto, la legittimità della sospensione dell’adempimento va valutata attraverso una comparazione oggettiva e complessiva degli inadempimenti reciproci, considerando la loro gravità concreta e l’incidenza sul sinallagma.
  • La valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sulla proporzionalità della reazione della parte adempiente è tipicamente riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto forma di violazione di legge quando, in realtà, si contesta l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull’omesso esame di fatti decisivi.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo di ausilio alla decisione: il giudice può discostarsene per la valutazione giuridica dei fatti, e non è tenuto a disporre una nuova consulenza o a motivarne espressamente il diniego, trattandosi di potere discrezionale.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non vi è nullità se il percorso argomentativo, pur sintetico o per relationem, risulta intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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