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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07126/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di violazione di legge, relativo alla mancata concessione della attenuante speciale della "lieve entità" richiamata in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; per tale ragione il motivo è stato ritenuto non specifico, solo apparente e quindi non deducibile in cassazione.

Norme richiamate

  • sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    Richiamata dal ricorrente come base della richiesta attenuante della lieve entità; la Corte osserva che la doglianza non è specificamente argomentata e che la Corte di merito aveva già escluso l'attenuante in ragione delle modalità del fatto.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è coerente con la mancanza di specificità del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di ricorso non è deducibile quando si limita a riprodurre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla decisione di merito deve avere carattere specifico e argomentato; motivi meramente ripetitivi o apparenti non assolvono la funzione tipica del ricorso per cassazione.
  • La mancata specificità del motivo comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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