Cassazione Penale, Sentenza n. 39792/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di modifica della misura cautelare (custodia in carcere), denunciando omessa, contraddittoria o illogica motivazione del Tribunale del riesame. Ha sostenuto che il pericolo di reiterazione era stato desunto per relationem dal parere del P.M. e fondato su elementi (foglietti manoscritti, foto, conversazioni) non acquisiti formalmente; ha inoltre dedotto che non è stata valutata la compatibilità della misura meno afflittiva (arresti domiciliari, anche con controllo elettronico) in conformità all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la mancata modifica della misura, evidenziando l'assenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha contestato la motivazione in modo specifico e non ha menzionato la condanna in primo grado intervenuta con giudizio abbreviato (pena di 6 anni e multa), elemento rilevante ai fini cautelari. Condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di applicare misure cautelari meno afflittive (es. domiciliari con controllo elettronico); la Corte segnala che il Tribunale ha valutato la richiesta di misura meno afflittiva e non ha riscontrato fatti nuovi idonei a giustificarla
art. 173 d.a. cod. proc. pen.
Richiamato liminarmente ai fini della motivazione in cassazione (richiesta di esposizione dei censure nei limiti strettamente necessari); la Corte applica il principio che i motivi devono essere esposti nei limiti previsti per consentire il controllo
orientamento giurisprudenziale consolidato
La Corte richiama il principio secondo cui il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni cautelari ma deve valutare se l'ordinanza impugnata sia correttamente motivata in relazione a fatti nuovi, puntualmente allegati; in assenza di novità il riesame non può modificare la misura
Massime di principio
- In un ricorso contro il rigetto di una richiesta di attenuazione della misura cautelare il giudice di riesame e la Cassazione controllano soprattutto se sono stati allegati fatti nuovi, concreti e specifici: mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- La mancata acquisizione formale di presunti elementi probatori (es. foglietti non sequestrati) può essere contestata, ma occorre dimostrare in modo specifico la loro rilevanza e la loro assenza per la motivazione; altrimenti il tribunale può ritenere inalterato il quadro probatorio
- La possibilità di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) va valutata con riferimento alla gravità dei reati, al comportamento del detenuto e a eventuali novità; la mera richiesta non obbliga il giudice a sostituire la misura se non emergono elementi nuovi
- In cassazione la critica alla motivazione del giudice deve confrontarsi puntualmente con i contenuti logici e persuasivi dell'ordinanza impugnata; riproporre argomenti già esposti senza nuove allegazioni raramente è efficace
- Una condanna intervenuta in primo grado o altri sviluppi processuali rilevanti devono essere espressamente richiamati dal ricorrente se intesi a sostenere la richiesta di attenuazione della misura, perché incidono sulla valutazione del pericolo di reiterazione
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