Sentenza n. 577/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il reclamo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha riconosciuto che la sentenza oggetto di ottemperanza era stata eseguita dall’amministrazione. Le spese della fase sono state compensate in ragione dell’esito in rito. Il TAR ha disposto che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, Sez. Lav., n. 272/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, n. 272/2023, che aveva riformato una precedente sentenza del Tribunale di Avezzano. Nel corso del giudizio, dopo la notificazione del reclamo al Ministero in esecuzione di quanto disposto dal TAR, la ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 20 giugno 2026, di avere preso atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza e di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza e della decisione sul reclamo; l’esecuzione sopravvenuta del giudicato determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione della decisione giudiziaria da parte dell’amministrazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere preso atto dell’esecuzione del giudicato e di non avere più interesse alla decisione è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità del giudizio di ottemperanza, quando non emergano ulteriori profili controversi.
- In caso di improcedibilità del giudizio di ottemperanza per esecuzione sopravvenuta della sentenza, le spese possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia.
Come è indicizzato
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