Sentenza n. 2014/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 342/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 342/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, notificata il 24 luglio 2024, non appellata e passata in giudicato. In vista della camera di consiglio del 15 ottobre 2026, la parte ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando che la propria pretesa era stata soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata soddisfatta e che ricorrevano pertanto i presupposti previsti dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Ha posto le spese a carico del Ministero, quale parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e contributo unificato se dovuto; ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Sussistono di conseguenza i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.
Quando la pretesa azionata in giudizio è stata soddisfatta, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA e CPA) ed onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115 del 2002).
Il contributo unificato relativo al giudizio è posto a carico del Ministero secondo la disciplina richiamata, se dovuto.
art. 26 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore degli avvocati Lidia Golinelli e Simona Rizzello dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore degli avvocati Lidia Golinelli e Simona Rizzello dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
La dichiarazione di antistatarietà dei difensori giustifica la distrazione delle spese di lite in loro favore.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando la pretesa azionata risulta soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al soddisfacimento della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
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