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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32962/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace del 23/11/2023. Il motivo di ricorso in Cassazione sosteneva violazione di legge e abnormità per non aver valutato adeguatamente la dichiarazione/elezione di domicilio resa dalla ricorrente in sede di atto di appello e per non aver modulato la verifica dell'adempimento previsto dall'art.581, comma 1-ter c.p.p. in considerazione della peculiare situazione della ricorrente, priva di stabile dimora e assente nel procedimento di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art.581, comma 1-ter c.p.p. (nella formulazione vigente dal 30/12/2022) impone l'obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La norma ha carattere generale e tassativo e mira a garantire la conoscibilità dell'atto e il corretto svolgimento del procedimento notificatorio; l'omissione, soprattutto in mancanza di precedente elezione o dichiarazione di domicilio, rende impossibile la instaurazione del contraddittorio nelle forme previste. Perciò il ricorso va dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.581 c.p.p., comma 1-ter

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Norma interpretata come obbligo generale e tassativo per tutte le impugnazioni delle parti private: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione a pena di inammissibilità, al fine di garantire la notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.

  • art.157-ter c.p.p.

    in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione della citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art.581 commi 1 ter e 1 quater cod.proc.pen.

    Rafforza la funzione vincolante della dichiarazione/elezione di domicilio: la notificazione deve avvenire esclusivamente presso il domicilio indicato, rendendo imprescindibile l'adempimento previsto dall'art.581.

  • art.616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; qui applicata per l'inammissibilità palese del ricorso.

  • d.lgs. n.150/2022, art.33 lett. d)

    Ha novellato l'art.581 c.p.p.; la riforma si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (a partire dal 30/12/2022), introducendo l'obbligo della dichiarazione/elezione di domicilio con l'impugnazione.

  • d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022 (art.99-bis)

    Indica la data di efficacia delle modifiche normative e le modalità di applicazione della riforma processuale citata.

  • art.156 c.p.p. e art.148 c.p.p. (richiamati)

    Richiamati in relazione alla disciplina del procedimento notificatorio: la riforma mira a massimizzare la conoscibilità della prima notifica all'imputato non detenuto, limitando alcune modalità telematiche e prevedendo modalità di notifica analogica per le successive.

  • art.590 (reato contestato)

    Norma che definisce il reato per cui la ricorrente era stata condannata in primo grado; citata per individuare l'oggetto della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'obbligo di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione (art.581, comma 1-ter) è formale e sostanziale: la sua omissione determinerà, di norma, l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La norma ha carattere generale e si applica anche quando il ricorrente sia privo di stabile dimora; l'assenza di domicilio non esonera dall'adempimento e anzi rende più urgente l'elezione di un domicilio per la notificazione.
  • I giudici di merito hanno scarso margine di flessibilità nell'interpretare l'art.581: la valutazione discrezionale non può sostituirsi all'obbligo di deposito previsto a pena di inammissibilità.
  • Precauzioni pratiche: in situazioni analoghe il difensore deve sempre provvedere alla dichiarazione o elezione di domicilio (anche presso il proprio studio o altro domicilio scelto) e depositarla con l'atto di impugnazione per evitare il rigetto per inammissibilità.
  • Se la parte non ha domicilio stabile e sussistono difficoltà oggettive, occorre comunque predisporre atto processuale che indichi un domicilio elettivo e documentare eventuali condizioni particolari, ma non si può contare su una deroga automatica da parte del giudice.

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