Sentenza n. 1371/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) del provvedimento prot. n. 0008820 del 9.6.2026 dell'Istituto Comprensivo Statale "Aiello del Sabato", successivamente comunicato, con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici ed economici e di aggiornamento del punteggio nelle graduatorie di III Fascia ATA per il triennio 2024/2027; b) del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli prot. n. 5703 dell'8.6.2026, nella parte in cui ha ritenuto non suscettibile di positivo apprezzamento l'istanza della ricorrente, costituente atto endoprocedimentale presupposto del provvedimento sub a); c) ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 30.5.2024 (o del diverso decreto ministeriale attualmente vigente per la disciplina delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024/2027), nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici in ipotesi di risoluzione del contratto per cause non addebitabili all'interessato; d) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici ed economici e dell’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui un istituto scolastico ha respinto la richiesta di riconoscimento, ai fini del punteggio nelle graduatorie ATA di III fascia, del servizio prestato in tre distinti periodi presso istituzioni scolastiche. La richiesta si fondava sull’assunto che la risoluzione dei rapporti di lavoro, determinata da contestazioni relative al titolo di studio, fosse dipesa da un errore interpretativo dell’Amministrazione e non da dolo o colpa della ricorrente, come sarebbe stato riconosciuto da una sentenza della Corte d’Appello di Roma. In origine sono stati impugnati anche il parere dell’Avvocatura dello Stato e il decreto ministeriale disciplinante le graduatorie, nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento del servizio ai fini giuridici in caso di risoluzione contrattuale non imputabile all’interessata. Con memoria del 20 luglio 2026 la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione del decreto ministeriale e del parere dell’Avvocatura e ha chiesto che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo derivante direttamente dalla normativa primaria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione e, comunque, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione. Il Collegio ha applicato il criterio elaborato dalle Sezioni Unite: appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia nella quale si chiede l’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina la graduatoria, con conseguente accertamento del diritto all’inserimento; appartiene invece alla giurisdizione ordinaria la controversia diretta all’accertamento del diritto individuale all’inserimento o alla corretta attribuzione dei punteggi sulla base della normativa primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo preclusivo. Nel caso concreto, anche considerando la rinuncia parziale della ricorrente, la domanda è stata qualificata come volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria e all’attribuzione dei punteggi derivanti dal riconoscimento del servizio prestato, non come domanda di annullamento della fonte regolativa della graduatoria. Il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e dell’adesione della ricorrente all’eccezione di difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione entro i termini previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale fonte primaria del diritto soggettivo dedotto.
art. 2126 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento normativo della pretesa relativa al servizio prestato.
D.M. n. 89 del 30 maggio 2024
Atto ministeriale disciplinante le graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024/2027, la cui impugnazione è stata rinunciata dalla ricorrente.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9330/2023
In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere
Il riparto di giurisdizione dipende dall’oggetto sostanziale della domanda: annullamento della disciplina generale della graduatoria e conseguente inserimento davanti al giudice amministrativo; accertamento del diritto individuale all’inserimento o al punteggio davanti al giudice ordinario.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9331/2023
Richiamata insieme alla sentenza n. 9330/2023 a sostegno del medesimo criterio di riparto di giurisdizione.
Cass. civ., Sez. Un., n. 17123/2019
Richiamata quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle graduatorie del personale ATA.
Cass. civ., Sez. Un., n. 15147 del 30 maggio 2024
Il principio espresso ... evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all'annullamento dell'atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie
La controversia rientra nella giurisdizione ordinaria quando nasce dalla richiesta di applicare direttamente disposizioni normative attributive di punteggio per ottenere il corretto posizionamento in graduatoria.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alle graduatorie del personale ATA, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda mira all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina i criteri di formazione della graduatoria e l’inserimento del ricorrente costituisce effetto della sua rimozione.
- La giurisdizione ordinaria sussiste quando la domanda è diretta all’accertamento del diritto individuale all’inserimento nella graduatoria o alla corretta attribuzione del punteggio sulla base della normativa primaria, anche se occorre disapplicare l’atto amministrativo che impedisce tale risultato.
- Il criterio di riparto della giurisdizione si fonda sull’oggetto sostanziale della domanda e non sulla formale qualificazione delle censure o sulla presenza, tra gli atti impugnati, di un atto amministrativo generale.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e assegnare alle parti i termini per la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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