Sentenza n. 238/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento Cat.A.12/1mmig. /2021 / Seconda Sez./-OMISSIS-, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 4 agosto 2021, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex articolo 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, presentata dalla ricorrente in data 10 novembre 2020; di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della Questura relativo alla richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998. Ha sostenuto di essere affetta da diabete mellito di tipo 1, patologia attestata da certificazione dell'ASL, tale da richiedere assistenza medica immediata e adeguata e da poter determinare complicanze a breve e lungo termine. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Questura si sarebbe limitata a chiedere all'Ambasciata italiana in Kosovo se il diabete fosse curabile in quel Paese, senza considerare adeguatamente la documentazione medica prodotta e la specifica gravità della patologia. L'Amministrazione aveva fondato il diniego sulla comunicazione dell'Ambasciata secondo cui qualsiasi forma di diabete sarebbe curabile in Kosovo e sull'assenza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative all'applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, né quelle sul difetto di istruttoria e motivazione. Ha ritenuto che le controversie riguardanti il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche rientrino nella competenza delle sezioni specializzate del giudice ordinario in materia di immigrazione, poiché la posizione fatta valere incide sul diritto alla salute, qualificato come diritto soggettivo e valore primario incomprimibile della persona. Ha disposto che il giudizio possa essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione della natura processuale della pronuncia e dell'erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del plesso giudiziario cui rivolgersi.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale per difetto di giurisdizione.
art. 3, comma 1, lett. d-bis), d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017
Le sezioni specializzate sono competenti: … per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le controversie sul rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998 spettano alle sezioni specializzate del giudice ordinario in materia di immigrazione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla salute della parte ricorrente.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto il rifiuto di rilascio, il diniego di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in particolare delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.
- Quando l'impugnazione del diniego di un permesso di soggiorno per cure mediche prospetta il pregiudizio derivante dal rientro nel Paese d'origine in ragione della patologia dell'interessato, la posizione giuridica azionata riguarda il diritto alla salute, quale diritto soggettivo e valore primario incomprimibile della persona.
- In caso di declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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