Cassazione Penale, Ordinanza n. 04887/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto ad affidamento in prova ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura con decorrenza dal 14/05/2024. La revoca era stata motivata da numerose violazioni delle prescrizioni: omissione per venti volte, tra marzo e agosto 2024, della presentazione alla Stazione dei Carabinieri per apporre la firma, prosecuzione delle violazioni nonostante la diffida, mancato contatto con l'UEPE e mancata indicazione dei dati necessari ai controlli, nonché rinvenimento in compagnia di pregiudicati il 14/05/2024. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato l'andamento inizialmente positivo della misura e il percorso rieducativo già avviato, che avesse reputato le violazioni gravi senza adeguata motivazione, che avrebbe potuto mantenere la misura imponendo prescrizioni più stringenti e che fosse carente anche la motivazione sulla decorrenza della revoca, non valorizzando la precedente condotta positiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate e generiche perché non si confrontavano realmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva in modo logico e non contraddittorio valorizzato la ripetitività e crescente gravità delle violazioni, l'assenza di effetti deterrenti delle precedenti diffide e la conseguente incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa. Anche la censura sulla decorrenza della revoca è stata ritenuta infondata, perché il giudice di sorveglianza aveva individuato la decorrenza nel giorno di una ulteriore violazione più grave, cioè l'accompagnamento con soggetti pregiudicati. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità: può verificare solo i vizi dedotti ex art. 606 c.p.p. e non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione non presenti vizi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Viene richiamata come parametro per disporre la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si limita a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla pericolosità sociale o sull'opportunità della misura, senza indicare specifici vizi di violazione di legge o di motivazione riconducibili all'art. 606 c.p.p.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere legittimamente fondata sulla ripetuta e crescente gravità delle violazioni delle prescrizioni, specie quando il condannato perseveri nonostante diffide e contestazioni, poiché ciò può dimostrare l'assenza di un reale percorso riabilitativo e l'inidoneità della misura a prevenire la recidiva.
- La decorrenza della revoca può essere ancorata dal giudice di merito alla data di una ulteriore violazione più grave delle prescrizioni, se tale scelta è coerente con la motivazione complessiva e non illogica.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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