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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8353 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania relativa all’avviso di accertamento TARSU 2005. L’accertamento riguardava una superficie di spiaggia utilizzata per lo stabilimento balneare, dichiarata in 652 mq ma accertata dal Comune in 1.301,32 mq. La CTR aveva confermato la legittimità dell’accertamento, annullando soltanto le sanzioni. Il ricorso per Cassazione articolava cinque motivi, ma non conteneva, al termine dei singoli motivi, i quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti dalla legge processuale allora vigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei quesiti di diritto e del momento di sintesi. Tali requisiti erano obbligatori ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. per i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 10 dicembre 2008, la norma era applicabile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 900 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c.

    vizi di violazione di legge

    Individua alcuni dei motivi per i quali è possibile proporre ricorso per Cassazione, ma le relative censure, nel periodo di applicazione dell’art. 366-bis c.p.c., dovevano essere accompagnate da uno specifico quesito di diritto.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizi motivazionali della sentenza impugnata

    Per le censure relative all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione era necessario formulare una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inidoneità della motivazione, attraverso il cosiddetto momento di sintesi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    a pena di inammissibilità

    Nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 imponeva di concludere i motivi di ricorso per Cassazione con un quesito di diritto oppure, per i vizi motivazionali, con un momento di sintesi. La mancata formulazione comportava l’inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto nel codice di procedura civile l’art. 366-bis c.p.c.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d

    Ha abrogato l’art. 366-bis c.p.c. con effetto dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma continuava ad applicarsi ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate durante il periodo di vigenza.

  • Art. 378 c.p.c.

    La Corte ha precisato che la formulazione dei quesiti o del momento di sintesi per la prima volta nella memoria depositata ai sensi di tale norma è irrituale e non può sanare l’omissione del ricorso originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione i requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità devono essere verificati con riferimento alla disciplina applicabile e alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Quando una norma processuale impone che ogni motivo di ricorso si concluda con uno specifico quesito o con una sintesi delle censure, tale elemento deve essere inserito direttamente nel ricorso e non può essere aggiunto successivamente in una memoria.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare la fondatezza delle contestazioni fiscali, se il ricorso non rispetta i requisiti processuali obbligatori.
  • La parziale vittoria ottenuta nei gradi di merito, come l’annullamento delle sanzioni, non garantisce l’esame nel merito in Cassazione se il ricorso è formalmente inammissibile.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare preventivamente i requisiti di ammissibilità, la corretta formulazione di ciascun motivo e la disciplina processuale vigente al momento della proposizione del ricorso.

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