Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato gli arresti domiciliari e dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare). Il ricorrente ha censurato violazione dell'art. 47-ter ord. pen. e difetto di motivazione per non aver valutato complessivamente il lungo periodo di detenzione domiciliare (dal 2/10/2018), caratterizzato da attività lavorativa positiva e riconoscimento di 180 giorni di liberazione anticipata, e per aver dato rilievo a singoli episodi che non hanno avuto seguito penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che, pur avendo considerato l'andamento lavorativo positivo, ha valutato decisivo un episodio specifico costituente violazione della legge (aggressione a un addetto alle consegne) unitamente a precedenti fatti (litigi con il fratello, frequentazione di soggetto che deteneva sostanze stupefacenti, risposta arrogante a un carabiniere). Tali elementi hanno portato il Tribunale a ritenere che la misura domiciliare non fosse più idonea al fine rieducativo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Il magistrato di sorveglianza è competente ad adottare i provvedimenti necessari sugli arresti domiciliari esecutivi fino alla deliberazione del Tribunale di sorveglianza sulla concessione di una misura alternativa
art. 47-ter ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)
Il Tribunale di sorveglianza verifica se, alla luce di condotte del condannato contrarie alla legge o alle prescrizioni, la prosecuzione della misura alternativa sia ancora adeguata rispetto all'obiettivo rieducativo
art. 51-ter ord. pen.
Consente al magistrato di sorveglianza di sospendere la misura e trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione sull'eventuale revoca
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La commissione di un episodio concreto di carattere penalmente rilevante durante una misura alternativa (anche se la vittima non querele) può giustificare la revoca della misura perché incide sulla valutazione della idoneità al fine rieducativo
- Il Tribunale valuta il dato complessivo ma può attribuire determinante rilievo a episodi ripetuti di perdita di autocontrollo anche se vi sono elementi positivi (lavoro, giorni di liberazione anticipata); il bilanciamento è discrezionale
- L'assenza di querela da parte della persona offesa non esclude la rilevanza disciplinare o esecutiva del comportamento contestato se l'evento configura comunque reato o violazione delle prescrizioni
- Per contrastare efficacemente una revoca è necessario documentare in modo organico e continuativo il percorso rieducativo (rapporti di lavoro, terapie, valutazioni tecniche, caratteristiche del fatto contestato) e contestare specificamente la motivazione del provvedimento
- In sede cautelare o di esecuzione, il magistrato di sorveglianza può sospendere la misura e remandare la decisione al Tribunale: è importante tempestività e completezza degli atti difensivi in quella fase
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