Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2518

Regolamento (UE) 2025/2518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che stabilisce norme procedurali aggiuntive sull’applicazione del regolamento (UE) 2016/679, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R2518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro procedurale dettagliato per rendere più uniforme, rapida ed efficace l'applicazione del GDPR nei casi transfrontalieri. Disciplina la ricevibilità e la gestione dei reclami, la cooperazione tra autorità di controllo, il diritto di essere ascoltati, l'accesso al fascicolo, la tutela dei segreti commerciali e il deferimento delle controversie al comitato europeo per la protezione dei dati. Prevede inoltre termini specifici, meccanismi di risoluzione rapida e regole per le procedure d'urgenza.

Norme procedurali aggiuntive per la gestione dei reclami, delle indagini e delle controversie nell'applicazione transfrontaliera del GDPR (regolamento (UE) 2016/679).

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di controllo che applicano il regolamento (UE) 2016/679 nei casi basati su reclamo o avviati d'ufficio che riguardano un trattamento transfrontaliero, incluse la gestione dei reclami, le indagini, la cooperazione tra autorità, la composizione delle controversie dinanzi al comitato europeo per la protezione dei dati e le procedure d'urgenza. Rilevano anche i diritti procedurali delle parti sottoposte a indagine e del reclamante, nonché la protezione delle informazioni riservate. Sono escluse o non disciplinate le questioni già coperte dal diritto processuale nazionale nella misura in cui il regolamento non armonizza la materia; le norme nazionali restano applicabili se non ostacolano effettività ed equivalenza. I capi III e IV si applicano, in linea generale, dal 2 aprile 2027 alle indagini d'ufficio avviate dopo tale data e ai reclami presentati dopo tale data; i capi V e VI si applicano ai casi deferiti al meccanismo di composizione delle controversie e alla procedura d'urgenza dopo il 2 aprile 2027.

Norme procedurali aggiuntive sull'applicazione del regolamento (UE) 2016/679

Il regolamento interviene per completare il quadro procedurale del GDPR nei casi di trattamento transfrontaliero, con l'obiettivo di rendere più coerente, rapida ed efficace l'azione delle autorità di controllo. Il legislatore unionale evidenzia, nei considerando, la necessità di regole comuni per la cooperazione ex art. 60 GDPR, la composizione delle controversie ex art. 65 GDPR, le procedure d'urgenza ex art. 66 GDPR, la gestione dei reclami e la tutela dei diritti di difesa e del diritto a essere ascoltati.

Ambito di applicazione e principi generali

Il regolamento si applica ai casi basati su reclamo o avviati d'ufficio che riguardano un trattamento transfrontaliero. Resta ferma, per le questioni non armonizzate, l'autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Le autorità di controllo devono agire rapidamente, cooperare lealmente e in modo efficace, e possono riunire o separare procedimenti secondo il diritto nazionale, purché ciò non pregiudichi i diritti delle parti o del reclamante.

Presentazione dei reclami e ricevibilità

Il regolamento definisce in modo puntuale il contenuto minimo del reclamo ricevibile nei casi transfrontalieri. Il reclamo deve contenere i dati identificativi e di contatto del reclamante, l'eventuale prova della legittimazione di organismi o associazioni ex art. 80 GDPR, gli elementi per identificare titolare o responsabile del trattamento e la descrizione della presunta violazione. Non possono essere richieste informazioni aggiuntive per la ricevibilità, ma restano applicabili le regole nazionali su lingua, forma, firma, termini di prescrizione e altri requisiti amministrativi.

Se il reclamo è incompleto, l'autorità adita deve dichiararlo irricevibile entro due settimane dal ricevimento. Se invece è ricevibile, l'autorità effettua una verifica preliminare sulla natura transfrontaliera del caso, sull'autorità capofila competente e sull'eventuale applicabilità dell'art. 56, par. 2, GDPR. In assenza di risoluzione rapida, il reclamo va trasmesso al capofila entro sei settimane e la decisione sulla ricevibilità adottata dall'autorità adita vincola il capofila.

Risoluzione rapida dei reclami

Per i reclami che riguardano l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal capo III GDPR, il regolamento introduce una procedura di risoluzione rapida. Essa può essere attivata dall'autorità adita prima della trasmissione al capofila oppure dal capofila prima delle constatazioni preliminari o, se applicabile, prima del progetto di decisione nella cooperazione semplice. La procedura presuppone che, sulla base di elementi di prova, sia cessata la presunta violazione, così che il reclamo sia considerato privo di oggetto.

Il reclamante deve essere informato in linguaggio semplice e chiaro della cessazione della violazione, delle conseguenze della risoluzione rapida e del diritto di obiettare entro quattro settimane. Se non vi sono obiezioni, l'autorità competente conclude il procedimento come risolto entro due settimane dalla scadenza del termine. La risoluzione rapida non limita però i poteri correttivi del capofila sulla medesima questione.

Cooperazione tra autorità di controllo

Nel quadro dell'art. 60 GDPR, il regolamento costruisce una procedura progressiva di cooperazione. In una prima fase, il capofila, una volta formata un'opinione preliminare, può scegliere la procedura di cooperazione semplice se non vi sono dubbi ragionevoli sull'ambito dell'indagine e se le questioni giuridiche e fattuali non richiedono un approfondimento cooperativo complesso. Le altre autorità sono informate dell'intenzione di applicare tale procedura e possono opporvisi entro due settimane; in tal caso si torna alla cooperazione ordinaria.

Nella cooperazione ordinaria, il capofila redige una sintesi delle questioni principali entro tre mesi dalla conferma della propria competenza o dalla decisione del comitato. La sintesi deve indicare i fatti principali, l'ambito dell'indagine, le questioni di fatto e di diritto, l'analisi delle posizioni delle parti e, se del caso, le possibili misure correttive. Le altre autorità possono formulare osservazioni entro quattro settimane, prorogabili di due; il capofila risponde entro quattro settimane, prorogabili di due, e il comitato può disciplinare le modalità tecniche di scambio delle informazioni utili.

Le autorità possono utilizzare tutti gli strumenti del GDPR, compresa l'assistenza reciproca ex art. 61 e le operazioni congiunte ex art. 62, per raggiungere un consenso. Se non vi è consenso sull'ambito dell'indagine in un caso basato su reclamo, si presume la sussistenza dei presupposti per una decisione vincolante d'urgenza del comitato ex art. 66, par. 3, GDPR.

Termini procedurali e conseguenze del loro superamento

Il capofila deve presentare il progetto di decisione entro 15 mesi dalla conferma della propria competenza o dalla decisione del comitato. In presenza di una richiesta di decisione vincolante d'urgenza sull'ambito dell'indagine, il termine resta sospeso fino alla pronuncia del comitato. In via eccezionale è possibile una sola proroga fino a 12 mesi, con preavviso alle altre autorità e possibilità di obiezione; nel caso della cooperazione semplice il termine è invece di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a due mesi in caso di procedimenti nazionali correlati.

Il regolamento chiarisce che il superamento del termine non invalida di per sé l'atto procedurale o la decisione finale. Ai fini del ricorso per mancato trattamento del reclamo ex art. 78, par. 2, GDPR, conta se l'autorità non abbia presentato il progetto di decisione, il progetto riveduto o la decisione finale entro il termine applicabile, comprese eventuali proroghe.

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

Il regolamento distingue nettamente tra posizioni procedurali del reclamante e della parte sottoposta a indagine. Quando il capofila intende constatare una violazione, deve formulare constatazioni preliminari che espongano in modo completo i fatti, le prove e la valutazione giuridica, oltre alle possibili misure correttive e, se del caso, agli elementi rilevanti ai fini di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83 GDPR. Le parti sottoposte a indagine devono ricevere tali constatazioni, poter accedere al fascicolo amministrativo e disporre di un termine tra tre e sei settimane per osservazioni scritte o audizione orale.

Il reclamante, a sua volta, riceve le constatazioni preliminari relative al proprio reclamo e può esprimersi per iscritto entro un termine compreso tra tre e sei settimane. L'accesso al fascicolo amministrativo è disciplinato con attenzione: esso include i documenti raccolti o prodotti nell'indagine, ma non le comunicazioni interne tra autorità; sono esclusi anche la corrispondenza e le deliberazioni tra autorità e le informazioni riservate. Il regolamento ammette che l'accesso alle obiezioni pertinenti e motivate sia concesso solo se necessario per consentire la difesa.

Riservatezza, segreti commerciali e fascicolo di cooperazione

La tutela delle informazioni riservate è uno snodo centrale. Sono protette, in particolare, le informazioni che contengono segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 o altre informazioni riservate secondo il diritto UE o nazionale. Il soggetto che invoca la riservatezza deve identificare chiaramente le informazioni, motivarne la natura riservata e, ove possibile, fornire una versione non riservata e una descrizione concisa delle parti espunte. L'autorità può fissare un termine fino a sei settimane per tale adempimento e, se l'interessato non collabora, può presumere che i documenti non contengano informazioni riservate.

Per lo scambio di dati tra autorità è istituito un fascicolo di cooperazione elettronico dedicato a ciascun reclamo o indagine, accessibile a distanza alle autorità e al comitato nei casi di deferimento o di procedura d'urgenza. Il fascicolo non è direttamente accessibile alle parti o ai terzi.

Composizione delle controversie e procedure d'urgenza

Quando le obiezioni pertinenti e motivate non vengono superate nel quadro della cooperazione, il capofila deve, entro i termini previsti, presentare un ulteriore progetto riveduto oppure deferire la questione al comitato ai sensi dell'art. 65, par. 1, lett. a), GDPR. Il deferimento deve contenere il progetto di decisione, i fatti rilevanti, le osservazioni delle parti e le obiezioni accolte o respinte, con le relative ragioni. Il comitato valuta preliminarmente l'ammissibilità delle obiezioni e sospende il decorso del termine per la decisione vincolante durante tale verifica.

È prevista anche una procedura per i deferimenti relativi alla competenza del capofila o allo stabilimento principale, nonché per i casi in cui un'autorità non abbia deferito un progetto di decisione o non abbia seguito un parere del comitato. In tali ipotesi il regolamento specifica i documenti da trasmettere e i termini per la registrazione del deferimento e per la presentazione delle osservazioni.

Per le situazioni urgenti, il regolamento disciplina in dettaglio le richieste di parere o decisione vincolante d'urgenza ex art. 66 GDPR. Le richieste devono contenere la sintesi dei fatti, la misura provvisoria adottata, la motivazione dell'urgenza e, se del caso, le misure di indagine e le opinioni delle autorità coinvolte. Se il comitato ordina misure definitive, l'autorità destinataria deve adottarle prima della scadenza delle misure provvisorie; se invece ritiene non necessario intervenire con urgenza, il caso segue la procedura ordinaria dell'art. 60 GDPR.

Trasparenza, statistiche e monitoraggio

Il comitato deve includere nella relazione annuale ex art. 71 GDPR statistiche sui casi transfrontalieri, sui reclami presentati e conclusi, sui rigetti o archiviazioni, sulla durata media dei procedimenti e sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Se i dati non sono direttamente disponibili al comitato, le autorità di controllo li forniscono su richiesta. Inoltre, la Commissione dovrà riferire sull'applicazione e sul funzionamento del regolamento nell'ambito della valutazione ex art. 97 GDPR.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 2 aprile 2027. Per ragioni di certezza del diritto, i capi III e IV si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo il 2 aprile 2027 e ai reclami presentati dopo tale data; i capi V e VI si applicano ai casi deferiti al meccanismo di composizione delle controversie e alla procedura d'urgenza dopo il 2 aprile 2027.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito applicativo

Stabilisce norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo nell'applicazione del GDPR nei casi basati su reclamo o avviati d'ufficio che riguardano un trattamento transfrontaliero, compreso l'accertamento della natura transfrontaliera del caso (art. 1).

Definizione di parte sottoposta a indagine

Introduce la nozione di "parte sottoposta a indagine", cioè il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento indagato per una presunta violazione del GDPR in un caso transfrontaliero; per il resto si applicano le definizioni dell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 (art. 2).

Principi generali di conduzione del procedimento

Le autorità di controllo devono operare in modo rapido, efficiente, sincero ed efficace, con assistenza reciproca e senza ritardo nelle risposte. È possibile riunire o separare procedimenti secondo il diritto nazionale purché non siano pregiudicati i diritti di reclamante e parte sottoposta a indagine. Il reclamante comunica solo con l'autorità presso cui ha presentato il reclamo; la gestione del reclamo deve sempre condurre a una decisione soggetta a ricorso giurisdizionale effettivo; può essere limitata la lunghezza degli scritti prodotti dalle parti (art. 3).

Requisiti di ricevibilità del reclamo

Per i reclami transfrontalieri, il reclamo è ricevibile solo se contiene: nome e contatti del reclamante; prova della legittimazione dell'ente/associazione senza scopo di lucro ex art. 80 GDPR, se applicabile; dati e prova del mandato se il reclamo è presentato ai sensi dell'art. 80, par. 1, GDPR; elementi per identificare il titolare/responsabile; descrizione della presunta violazione. Non possono essere richieste informazioni ulteriori ai fini della ricevibilità; restano però applicabili le formalità previste dal diritto processuale nazionale (art. 4, par. 1).

Inammissibilità entro due settimane

Se mancano le informazioni essenziali, l'autorità presso cui è stato presentato il reclamo deve dichiararlo irricevibile entro due settimane dal ricevimento e indicarne i motivi al reclamante (art. 4, par. 2).

Trasmissione al capofila e determinazione preliminare

L'autorità adita verifica preliminarmente se il caso è transfrontaliero, quale autorità sia il capofila e se si applichi l'art. 56, par. 2, GDPR. Se il reclamo è ricevibile e non si applica la risoluzione rapida, il reclamo va trasmesso al capofila entro sei settimane; la decisione sulla ricevibilità vincola il capofila. Entro sei settimane, il capofila conferma la propria competenza o deferisce al comitato la questione della competenza; se non lo fa, l'autorità adita deferisce la questione al comitato (art. 4, parr. 4-6).

Risoluzione rapida del reclamo

Per i reclami che riguardano i diritti dell'interessato del capo III GDPR, è prevista una procedura di risoluzione rapida: può essere gestita dall'autorità adita prima della trasmissione o dal capofila prima delle constatazioni preliminari o, se applicabile, prima del progetto di decisione nella cooperazione semplice. Se la violazione è cessata, il reclamo è considerato privo di oggetto; il reclamante è informato e può obiettare entro quattro settimane. In assenza di obiezioni, l'autorità conclude che il reclamo è risolto entro due settimane dalla scadenza del termine, oppure il capofila adotta un progetto di decisione per la decisione finale. La risoluzione rapida non limita i poteri correttivi del capofila sulla stessa questione (art. 5).

Cooperazione semplice

Quando il capofila ha già una opinione preliminare sulle questioni principali e ritiene che non vi siano dubbi ragionevoli sull'ambito dell'indagine, può applicare una procedura semplificata. Le altre autorità sono informate entro sei settimane dalla conferma della competenza o dalla decisione del comitato; se una di esse si oppone entro due settimane, la procedura semplificata non si applica e si torna alla cooperazione ordinaria. In tale procedura restano comunque garantiti, se del caso, il diritto di essere ascoltati delle parti e la possibilità per il reclamante di esprimersi. Non si applica ai casi trattati da un'autorità ai sensi dell'art. 56, par. 2, GDPR (art. 6).

Scambio di informazioni utili e sintesi delle questioni principali

Nel quadro della cooperazione ordinaria, il capofila e le altre autorità si scambiano rapidamente le informazioni utili, che comprendono, tra l'altro, avvio dell'indagine, richieste di informazioni, uso di poteri istruttori, motivi di eventuale rigetto/archiviazione, risoluzione rapida, sintesi delle questioni principali, constatazioni preliminari e osservazioni delle parti. Il capofila deve redigere una sintesi delle questioni principali entro tre mesi dalla conferma della competenza o dalla decisione del comitato; le altre autorità possono osservare entro quattro settimane, prorogabili di due. Il capofila risponde entro quattro settimane, prorogabili di due, e può avviare richieste di assistenza reciproca o operazioni congiunte per raggiungere il consenso (artt. 9-11).

Termini per il progetto di decisione e proroghe

Il capofila presenta il progetto di decisione entro 15 mesi dalla conferma della competenza o dalla decisione del comitato; il termine è sospeso se viene chiesta una decisione vincolante d'urgenza sulla mancata intesa sull'ambito dell'indagine. Può esserci una sola proroga, fino a 12 mesi, per complessità del caso, con preavviso alle altre autorità almeno quattro settimane prima della scadenza; queste possono obiettare entro due settimane. Se il termine prorogato scade senza progetto di decisione e una o più autorità hanno segnalato la necessità di intervenire, possono adottarsi misure provvisorie nel proprio Stato membro e si presume l'urgenza ex art. 66, par. 1, GDPR. In cooperazione semplice, il termine è di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a due mesi in presenza di procedimenti nazionali correlati (art. 12).

Validità degli atti tardivi e tutela del ricorso

L'adozione di misure procedurali oltre il termine non incide sulla legittimità o validità dell'atto procedurale o della decisione finale. Ai fini del ricorso per mancato trattamento del reclamo ex art. 78, par. 2, GDPR, rileva se l'autorità non abbia adottato, entro il termine applicabile, un progetto di decisione, un progetto riveduto o una decisione definitiva (artt. 14-15).

Rigetto o archiviazione totale o parziale del reclamo

Se il capofila intende rigettare o archiviare totalmente o parzialmente il reclamo, deve comunicarne i motivi all'autorità adita, che li trasmette al reclamante, il quale può esprimersi per iscritto entro un termine tra tre e sei settimane. Se le osservazioni non mutano l'opinione preliminare, il capofila prepara il progetto di decisione con l'autorità adita. Se il rigetto/archiviazione è parziale, le indagini proseguono sulla parte residua. Se il progetto riveduto contiene nuovi elementi, va garantito nuovamente il diritto di espressione del reclamante. La decisione finale deve informare il reclamante del ricorso giurisdizionale ex art. 78 GDPR (artt. 16-18).

Constatazioni preliminari e diritto di essere ascoltati

Quando prevede di trasmettere un progetto di decisione che constata una violazione, il capofila formula constatazioni preliminari complete e chiare, con fatti, prove, valutazione giuridica, possibili misure correttive e, se del caso, elementi utili per una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83 GDPR, inclusi circostanze aggravanti o attenuanti. Le altre autorità possono osservare entro quattro settimane, prorogabili di due. Le constatazioni sono notificate alle parti sottoposte a indagine, che hanno un termine tra tre e sei settimane per osservare per iscritto o essere audite oralmente; viene inoltre garantito l'accesso al fascicolo amministrativo. Il progetto può basarsi solo su accuse, fatti e valutazione giuridica sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi (art. 19).

Partecipazione del reclamante

Quando il capofila formula constatazioni preliminari sulla questione oggetto del reclamo, l'autorità presso cui è stato presentato il reclamo le comunica al reclamante e il capofila fissa un termine tra tre e sei settimane per le osservazioni scritte. La stessa regola si applica anche in caso di trattazione congiunta di più reclami, di trattazione separata di una parte del reclamo o di modifica dell'ambito dell'indagine dopo una decisione vincolante del comitato (art. 20).

Decisione finale e contenuto delle informazioni al reclamante

Se nessuna autorità solleva obiezioni al progetto di decisione, il capofila adotta e notifica la decisione entro un mese dalla fine del periodo di cui all'art. 60, parr. 4 o 5, GDPR. Le informazioni da fornire al reclamante possono consistere in una versione integrale non riservata della decisione oppure in una sintesi con fatti e motivazioni; su richiesta del reclamante deve comunque essere fornita una versione integrale non riservata nei limiti dell'art. 25. Restano applicabili le formalità nazionali (art. 21).

Progetto riveduto che constata una violazione

Se il progetto riveduto di decisione che constata una violazione contiene nuovi elementi, le parti sottoposte a indagine devono poter esprimersi prima della sua trasmissione. Il termine per tali osservazioni è compreso tra tre e sei settimane e le opinioni sono comunicate alle altre autorità entro una settimana (art. 22).

Obiezioni pertinenti e motivate

Le obiezioni pertinenti e motivate devono basarsi sugli elementi di fatto e di diritto del progetto di decisione o del fascicolo di cooperazione, non possono riguardare l'ambito dell'indagine in assenza di osservazioni, in presenza di consenso o dopo decisione vincolante del comitato, né un progetto di decisione adottato ai sensi dell'art. 5. In casi giustificati possono eccezionalmente riguardare l'ambito se il capofila non ha esaminato tutti gli elementi concordati o se nuovi elementi evidenziano un rischio rilevante per i diritti fondamentali o la libera circolazione dei dati. Devono essere chiare, coerenti e precise (art. 23).

Fascicolo amministrativo e accesso

Il fascicolo amministrativo comprende i documenti ottenuti o prodotti nel corso dell'indagine, inclusi gli elementi di prova a carico e a discarico, ma non le comunicazioni interne tra autorità. Su richiesta, parte sottoposta a indagine e, se la decisione può pregiudicarne gli interessi, reclamante, possono accedervi per esercitare il diritto di essere ascoltati; l'accesso è in capo al capofila per la parte sottoposta a indagine e all'autorità adita per il reclamante. Sono esclusi corrispondenza/deliberazioni tra autorità e informazioni riservate. Le obiezioni pertinenti e motivate sono accessibili solo se necessario per consentire la difesa (art. 24).

Protezione delle informazioni riservate

Sono riservate le informazioni contenenti segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 o altre informazioni riservate secondo il diritto UE o nazionale. Tali informazioni non sono comunicate né rese accessibili salvo diversa previsione di legge. Chi le trasmette deve identificarle chiaramente, motivare la riservatezza e, se possibile, fornire una versione non riservata; l'autorità può imporre un termine fino a sei settimane per la motivazione e la produzione di versioni espunte. Se gli interessati non collaborano, l'autorità può presumere che i documenti non contengano informazioni riservate. Le espunzioni devono essere limitate a quanto necessario e proporzionato; la riservatezza segue i documenti anche nello scambio tra autorità (art. 25).

Fascicolo di cooperazione elettronico

Per lo scambio di informazioni utili tra autorità, il capofila mantiene un fascicolo di cooperazione dedicato per ciascun reclamo o indagine, conservato in forma elettronica e accessibile a distanza alle autorità mediante uno strumento elettronico comune. Il fascicolo è accessibile al comitato solo in caso di deferimento per composizione delle controversie o di procedura d'urgenza, e non è direttamente accessibile a parti, reclamanti o terzi (art. 26).

Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie

Entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'obiezione al progetto di decisione o al progetto riveduto, il capofila deve o presentare un ulteriore progetto riveduto oppure deferire la questione al comitato ai sensi dell'art. 65, par. 1, lett. a), GDPR. Il deferimento deve includere il progetto, la sintesi dei fatti, le osservazioni scritte delle parti e dei reclamanti rilevanti, le obiezioni accolte o respinte e le ragioni del mancato accoglimento. Il comitato valuta preliminarmente, entro quattro settimane, se le obiezioni siano pertinenti e motivate; nello stesso termine il presidente registra il deferimento e il termine per la decisione vincolante resta sospeso (art. 27).

Consultazione prima della decisione vincolante del comitato

Prima della decisione vincolante ex art. 65, par. 1, lett. a), GDPR, il comitato deve consentire alla parte sottoposta a indagine o, se la decisione può comportare rigetto/archiviazione del reclamo, al reclamante di esprimersi su nuovi elementi di fatto o di diritto e sulle obiezioni cui intende dare seguito. Il termine per tali osservazioni non può superare due settimane e sospende il termine per la decisione vincolante fino alla risposta o alla scadenza del termine (art. 28).

Deferimenti ex art. 65, par. 1, lett. b) e c), GDPR

Sono disciplinati i contenuti minimi dei deferimenti riguardanti, rispettivamente, la competenza del capofila/stabilimento principale e i casi in cui un'autorità non abbia deferito un progetto di decisione o non abbia seguito un parere del comitato. In tali ipotesi devono essere forniti al comitato una sintesi dei fatti, le valutazioni pertinenti, le opinioni delle autorità o del titolare/responsabile interessati, e il presidente registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento della documentazione. L'autorità che intende presentare proprie opinioni deve farlo entro due settimane (artt. 29-30).

Procedura d'urgenza

Le richieste di parere d'urgenza o di decisione vincolante d'urgenza ex art. 66 GDPR devono essere presentate, di regola, almeno quattro settimane prima della scadenza delle misure provvisorie. Devono contenere la sintesi dei fatti, la misura provvisoria, la sua durata, la motivazione dell'urgenza e, a seconda dei casi, le misure di indagine svolte, le opinioni della controparte e del capofila. Se il comitato ordina misure definitive, l'autorità destinataria le adotta prima della scadenza delle misure provvisorie; se esclude l'urgenza, si torna alla procedura ordinaria ex art. 60 GDPR (artt. 31-33).

Statistiche, relazione della Commissione e strumenti digitali

Il comitato deve includere nella relazione annuale ex art. 71 GDPR statistiche sui casi, sui reclami, sui rigetti/archiviazioni, sulla durata media e sulle sanzioni pecuniarie; se non dispone dei dati, le autorità li forniscono su richiesta. La Commissione deve riferire anche sull'applicazione e sul funzionamento del presente regolamento nell'ambito della valutazione ex art. 97 GDPR. L'attuazione richiede uno strumento elettronico comune e sicuro per uno scambio rapido di informazioni e per il consolidamento delle statistiche (artt. 34-35 e considerando 66).

Disposizioni transitorie ed entrata in applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 2 aprile 2027 (art. 37). I capi III e IV si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo il 2 aprile 2027 e ai reclami presentati dopo tale data; i capi V e VI si applicano ai casi deferiti al meccanismo di composizione delle controversie e alla procedura d'urgenza dopo il 2 aprile 2027 (art. 36).

Come è indicizzato

Materieprotezione dei datiprocedimento amministrativocooperazione tra autorità di controllodiritto di difesatrasparenza e informazioni riservate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.