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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5633/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Firenze aveva riconosciuto a Leonardo Rossi l'indennizzo di Euro 10.000,00 per ingiusta detenzione subita (in carcere dal 7 al 11 maggio 2012 e poi agli arresti domiciliari fino al 4 giugno 2012) in relazione a un'accusa di detenzione di materiale pedopornografico dalla quale era stato irrevocabilmente assolto in appello con la formula "per non avere commesso il fatto". In sede di perquisizione nello studio legale erano stati rinvenuti quattro dispositivi contenenti materiale illecito, ma la Corte d'appello ritenne che non sussistesse colpa grave in capo al Rossi, considerato che più persone avevano accesso alle postazioni e che l'imputato aveva collaborato alle indagini. Il Ministero ricorre per cassazione denunciando violazione di legge (tra cui gli artt. 314 e 125 c.p.p.) e la mancata valutazione della responsabilità per scarsa custodia dei supporti informatici, richiamando anche l'art. 31 del d.lgs. n. 196/2003; inoltre censura la mancata acquisizione di atti della fase cautelare (ordinanza genetica, provv. Tribunale per il riesame, decisione Cassazione, richieste ex art. 299 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 31 del d.lgs. n. 196/2003, perché la presunta violazione di tale norma non è ragionevolmente collegabile in modo causale alla privazione della libertà personale. Quanto alla mancata acquisizione di atti, la Corte ha osservato che l'Avvocatura erariale non ha dimostrato di averli diligentemente richiesti né ha spiegato la loro decisività rispetto alla tesi sostenuta. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il Ministero condannato al pagamento delle spese (richiamato art. 616 c.p.p.); la motivazione è stata semplificata ai sensi del Decreto del Primo Presidente n. 84/2016.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione; applicata per valutare l'idoneità dell'ordinanza di appello a riconoscere l'indennizzo ma subordinata alla verifica dell'eventuale responsabilità grave dell'individuo per la detenzione ingiusta.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso dal Ministero; la Corte non ha ritenuto che da essa emergessero profili tali da mutare l'esito della valutazione sulla colpa del detenuto.

  • art. 31 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    prescrive la massima diligenza in materia di trattamento dei dati personali

    La Corte ha ritenuto che la ratio della norma sulla protezione dei dati personali sia diversa e che una sua ipotetica violazione non sia automaticamente collegabile in termini causali alla privazione della libertà personale: non basta la violazione della disciplina sulla custodia dei dati per escludere l'indennizzo, se non è dimostrato il nesso causale con l'ingiusta detenzione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    richieste ex art. 299 cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che l'Avvocatura erariale non ha provato di aver attivamente richiesto gli atti cautelari indicati né dimostrato la loro decisività, per cui la mancata acquisizione non può essere imputata quale vizio decisivo dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    (art. 616 cod. proc. pen.)

    Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente; la Corte ha disposto la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 del 8 giugno 2016

    Il Collegio ha applicato la procedura di motivazione semplificata prevista dal decreto, in quanto ricorrevano le condizioni per l'adozione di una motivazione conforme a principi già consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca dell'indennizzo per ingiusta detenzione lo Stato deve dimostrare che la privazione della libertà sia dipesa da una colpa grave dell'interessato: mere violazioni formali o di disciplina della protezione dei dati non sono sufficienti senza un chiaro nesso causale con l'arresto.
  • L'accertamento di dispositivi contenenti materiale illecito in una struttura con accesso condiviso può non bastare a fondare una responsabilità grave del titolare della struttura se non è dimostrato che questi aveva effettivamente il controllo esclusivo o aveva tenuto comportamenti tali da integrare grave imprudenza o negligenza.
  • Chi lamenta la mancata acquisizione di atti decisivi in sede giurisdizionale deve dimostrare di averli chiesti diligentemente o comunque spiegare la loro decisività: la mera censura senza prova dell'effettiva richiesta è insufficiente.
  • Il collegamento causale tra condotta colposa e privazione della libertà è cruciale: norme di tutela (es. privacy) hanno rilievo solo se la loro violazione può essere messa in relazione causa-effetto con l'adozione della misura cautelare o con la detenzione.
  • Le Corti possono adottare una motivazione semplificata quando trattano questioni già pacificate dalla giurisprudenza, ma ciò non esime le parti dal dovere di produrre prove concrete a sostegno delle proprie doglianze.

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