Sentenza n. 4468/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza nr. 1247/2025 resa e pubblicata in data 18 marzo 2025, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1247/2025 del 18 marzo 2025, di attribuire la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1247/2025, passata in giudicato, che gli imponeva di assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo esecutivo il 24 marzo 2025. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali né fornire aggiornamenti sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrati il passaggio in giudicato e la rituale notifica del titolo, rilevando che il ricorso rispettava il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché l’inadempimento era stato dedotto dalla ricorrente e il Ministero non lo aveva contestato né aveva documentato l’andamento della procedura, ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica e accreditarvi complessivamente € 1.000 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 5 dicembre 2025 e depositato il successivo 15 dicembre, la signora Noemi Cappelletti agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1247/2025 del 18 marzo 2025 (R.G. n. 15073/2024), nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 24 marzoo 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è stato considerato tempestivo poiché proposto dopo il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 5 dicembre 2025 e depositato il successivo 15 dicembre, la signora Noemi Cappelletti agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1247/2025 del 18 marzo 2025 (R.G. n. 15073/2024), nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
La previsione della carta elettronica del docente costituisce il fondamento dell’obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato per ciascuno degli anni scolastici interessati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta documentati il titolo passato in giudicato, la sua notifica e il rispetto del termine dilatorio applicabile, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione degli obblighi puntuali stabiliti dal titolo.
- Se il ricorrente deduce l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione non lo contesta né fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare l’adempimento sulla base dell’inadempimento rimasto incontestato, quando anche l’esistenza e l’entità del credito non siano contestate.
- Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inadempienza, stabilendo un termine per l’esecuzione sostitutiva e consentendo la delega nei limiti indicati.
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