Sentenza n. 2021/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa F. Tritto, n. 1296/2023 depositata in data 10.10.2023 e resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 5104/2021, confermata integralmente con sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, n. 3563/2024 depositata in data 14.10.2024, recante rigetto del gravame interposto dall'Amministrazione soccombente, non impugnata; per l'effetto, per la declaratoria di nullità in parte qua del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 50144 del 19.08.2024, laddove dispone la nomina del ricorrente quale dirigente scolastico a far data dal 01.09.2024 e non dal 01.09.2018, senza riconoscere così gli effetti del giudicato conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a dare esecuzione al giudicato formatosi disponendo la retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo della ricorrente come dirigente scolastica a far data dal 01.09.2018, provvedendo alla ricostruzione della posizione economica e previdenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di immissione in ruolo e contratto individuale di lavoro che fissavano la decorrenza giuridica ed economica al 1° settembre 2024 anziché al 1° settembre 2018, in asserita violazione ed elusione del giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2011, era stato illegittimamente escluso, quindi reinserito nella graduatoria di merito, ma non era stato assunto nonostante l'Amministrazione avesse nominato candidati collocati in posizione deteriore. Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, con sentenza n. 1296/2023, aveva riconosciuto il diritto all'immissione in servizio quale dirigente scolastico con effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2018, ordinando la ricostruzione della posizione economica e previdenziale. La sentenza era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3563/2024 ed era passata in giudicato. L'Amministrazione aveva successivamente disposto l'immissione in ruolo, ma con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. Il ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi dell'azione di ottemperanza, la declaratoria di nullità parziale del decreto e del contratto per violazione ed elusione del giudicato, la retrodatazione dell'immissione in ruolo al 1° settembre 2018, la ricostruzione della carriera giuridica, economica e previdenziale, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, essendo stato proposto entro il termine decennale dell'actio iudicati, e ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il ricorrente ha assolto l'onere probatorio mediante il deposito delle sentenze e dell'attestazione di irrevocabilità. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il giudicato aveva riconosciuto non un generico diritto all'assunzione, ma il diritto all'immissione in ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2018 e alla conseguente ricostruzione economica e previdenziale. La fissazione della decorrenza al 1° settembre 2024 costituiva pertanto un'ottemperanza soltanto apparente, in violazione ed elusione del nucleo essenziale del giudicato. Il TAR ha dichiarato la nullità parziale del decreto direttoriale e del contratto individuale nella parte relativa alla decorrenza, ordinando alle Amministrazioni di retrodatare l'immissione in ruolo al 1° settembre 2018 e di ricostruire integralmente la posizione giuridica, economica e previdenziale entro 60 giorni. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni dall'istanza dell'interessato. È stata applicata una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ricevibile se proposto entro il termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati, decorrente dal passaggio in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone al ricorrente di depositare il titolo esecutivo e la relativa attestazione di passaggio in giudicato; tale onere è stato ritenuto assolto.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; la disposizione è stata applicata al decreto di nomina e al contratto nella parte relativa alla decorrenza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora quale misura coercitiva per stimolare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata stabilita in 100 euro per ogni giorno di ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve verificare la puntuale corrispondenza tra il comando contenuto nel giudicato e l'attività amministrativa successiva, senza riesaminare il merito della controversia già definita.
- Quando il giudicato riconosce il diritto all'assunzione con una specifica decorrenza giuridica ed economica e ordina la ricostruzione della posizione economica e previdenziale, la decorrenza costituisce parte essenziale del comando giudiziale e non può essere posticipata dall'Amministrazione.
- L'assunzione formalmente disposta, ma con effetti giuridici ed economici successivi a quelli stabiliti dal giudicato, integra un'ottemperanza apparente e costituisce violazione ed elusione del giudicato.
- In caso di violazione o elusione del giudicato, gli atti amministrativi incompatibili sono affetti da nullità nella parte in cui contrastano con il comando giudiziale e il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari alla piena esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva e fissare una penalità di mora decorrente dalla scadenza del termine assegnato.
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