Cassazione Civile, Ordinanza n. 17831/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita proposta tramite procedura DOCFA di un immobile di proprietà di una fondazione, destinato a struttura per servizi socio-sanitari-assistenziali, passando dalla categoria B/1 alla categoria D/4. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della fondazione, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. La fondazione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, alla quale l'Agenzia delle Entrate ha aderito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche nella ipotesi di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non trova applicazione nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione della controparte, il giudizio va dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso comporta la compensazione delle spese se così concordato o se la Corte lo ritiene equo nel caso concreto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la disciplina è eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Le misure lato sensu sanzionatorie in tema di contributo unificato sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva.
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