Sentenza del 09/01/2017 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - Irap e altro - Definizione agevolata per adesione - Errata quantificazione dell'imposta da versare ai fini definitori - Istanza di autotutela, per il rimborso di quanto versato in più del dovuto - Immodificabilità dell'atto perfezionativo dell'adesione nell'an e nel quantum - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’importo dell’IRAP versato per perfezionare la definizione agevolata fosse stato erroneamente quantificato, a causa di un errore materiale nella contabilizzazione dell’IVA relativa a parte dei corrispettivi registrati. La correzione dell’errore avrebbe ridotto la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta ai fini IRAP. Per tale ragione aveva presentato un’istanza di autotutela chiedendo il rimborso delle somme versate in più.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il perfezionamento dell’adesione rende l’atto definitorio intangibile e sostanzialmente equiparabile alla definitività dell’avviso di accertamento, sia quanto all’esistenza della pretesa tributaria sia quanto al suo ammontare. Pertanto, anche se l’importo fosse stato determinato sulla base di un errore materiale imputabile al contribuente, non è possibile ottenere successivamente il rimborso mediante autotutela.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento con adesione e della definizione agevolata
L’adesione si perfeziona con il pagamento dell’importo definito e produce l’effetto di rendere stabile e non più modificabile la pretesa tributaria, tanto nell’an quanto nel quantum.
Principio di immodificabilità dell’atto perfezionativo dell’adesione
Una volta perfezionata la definizione, il contribuente non può contestare successivamente l’importo concordato né chiedere il rimborso di somme ritenute indebitamente versate, anche in presenza di errori materiali nella determinazione dell’imposta.
Autotutela tributaria
L’istanza di autotutela non consente di superare gli effetti definitivi dell’adesione né di riaprire una controversia già definita, salvo eventuali specifiche ipotesi previste dalla legge non applicabili al caso descritto.
Massime di principio
- La definizione mediante adesione deve essere verificata con particolare attenzione prima del pagamento, poiché, una volta perfezionata, normalmente non è più possibile modificarne l’importo o contestare la pretesa.
- Gli errori materiali nella contabilizzazione o nella determinazione della base imponibile non consentono, di regola, di ottenere il rimborso dopo il perfezionamento dell’adesione.
- L’autotutela non è uno strumento per correggere una scelta definitoria ormai divenuta definitiva né per sostituire i rimedi impugnatori da esercitare nei termini.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe controllare l’atto di definizione e la quantificazione dell’imposta prima di aderire e pagare, valutando tempestivamente eventuali contestazioni o richieste di correzione.
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