Sentenza n. 19/2026 - Bari, Sezione 1
per l'’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, n. 2617/2024, pubblicata il 24 giugno 2024, resa inter partes in relazione al giudizio n. 13745/2023 R.G., passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il medesimo Tribunale in data 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 2617/2024, con particolare riferimento al pagamento delle somme riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 2617/2024, pubblicata il 24 giugno 2024 e passata in giudicato il 27 marzo 2025. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione scolastica agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, non risultando l'integrale pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero e all'amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, in favore della ricorrente e del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; accertato il persistente inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice amministrativo ordina l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato e può riservare la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per l'esecuzione di un giudicato proveniente dal giudice ordinario, deve ordinare all'amministrazione inadempiente di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale quando dagli atti non risulti l'adempimento completo delle obbligazioni da esso derivanti.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e riservare la nomina di un commissario ad acta all'eventuale protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine.
- La mancata disponibilità di personale o le carenze organizzative dell'amministrazione non escludono l'obbligo di eseguire tempestivamente il giudicato e non giustificano il protrarsi dell'inadempimento.
Come è indicizzato
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