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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18767/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)

La controversia

La lite riguarda avvisi doganali e sanzioni emessi a seguito di una revisione documentale su importazioni del 2011 di viti e bulloni dichiarati come provenienti dalle Filippine ma ritenuti, sulla base di segnalazioni OLAF e della documentazione esaminata, originari di Taiwan, con conseguente disconoscimento del dazio preferenziale e applicazione di dazi antidumping. La società importatrice impugnava gli atti e la CTP riduceva l’aliquota antidumping dal 23,6% al 16,1%; la CTR confermava. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione del regolamento antidumping e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR applicato il dazio ridotto senza prova che le merci fossero prodotte dai soggetti indicati dal regolamento; omessa pronuncia sulla questione dell’irripetibilità delle sanzioni per adesione della contribuente alla definizione agevolata ex art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997. La società proponeva ricorso incidentale con sei motivi, tra cui: travisamento delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c.; errata valutazione del valore probatorio degli atti OLAF e dell’onere della prova; violazione delle norme UE sui dazi antidumping e sulla pretesa elusione; applicazione indebita del reg. 205/2013; omessa pronuncia sulla richiesta di sgravio ex art. 220 CDC per errore dell’autorità doganale estera e buona fede dell’importatore; oltre alla riproposizione di ulteriori censure ritenute assorbite. La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendo la motivazione della CTR carente e viziata nella parte in cui aveva riconosciuto il dazio antidumping ridotto senza adeguata verifica e prova dei presupposti richiesti dal regolamento UE; ha inoltre accolto il motivo dell’Agenzia sull’omessa pronuncia in tema di definizione agevolata delle sanzioni. Ha invece rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi della contribuente, affermando tra l’altro la piena utilizzabilità probatoria degli accertamenti OLAF e l’onere del contribuente di fornire prova contraria, nonché i rigorosi presupposti dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC per evitare la contabilizzazione a posteriori. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e ha qualificato come principale quello dell’Agenzia, perché depositato per primo. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione. Ha rigettato gli altri motivi della società contribuente e dichiarato inammissibili quelli che miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o introducevano questioni nuove/non specificamente localizzate. In particolare, la Corte ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo insufficiente l’applicazione del dazio antidumping ridotto del 16,1% e che, in materia doganale, l’importatore che chieda il trattamento agevolato deve provare i presupposti previsti dal regolamento UE; inoltre, ha accolto la censura dell’Agenzia sull’omessa pronuncia circa l’adesione alla definizione agevolata delle sanzioni. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame dei punti cassati, con liquidazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali; la Corte distingue tra errori di diritto, omessa pronuncia e censure in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti del dazio agevolato e della buona fede grava sulla parte che invoca il beneficio; l’importatore deve fornire anche prova contraria rispetto agli accertamenti OLAF.

  • Reg. (CE) n. 1890/2005

    il dazio antidumping ridotto è applicabile solo alle condizioni previste dal regolamento, cioè alle importazioni riconducibili ai produttori/esportatori specificamente individuati; non basta l’affermazione astratta della riferibilità del prodotto finito in Italia.

  • Reg. (CE) n. 771/2005

    regolamento istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni in questione; il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera comunitaria.

  • Reg. (CE) n. 1890/2005

    regolamento istitutivo del dazio antidumping definitivo; conferma l’applicazione dell’aliquota al prezzo netto franco frontiera comunitaria.

  • Reg. (CEE) n. 1073/1999

    art. 9, commi 2 e 3; art. 10, comma 1

    gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; non è indispensabile il solo rapporto finale, potendo valere anche altri documenti e informazioni acquisiti nelle indagini.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia integra vizio deducibile in cassazione quando il giudice d’appello non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza del giudice tributario deve contenere una coerente esposizione delle ragioni della decisione; la mancanza di adeguata motivazione sulla questione decisiva integra vizio denunciabile.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato in relazione all’adesione alla definizione agevolata delle sanzioni e alle conseguenze processuali sulla ripetibilità delle stesse.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di denunciare come error in iudicando un mero travisamento di prova; la doglianza, se mira alla ricostruzione del fatto, può essere inammissibile o richiedere il diverso vizio pertinente.

  • art. 13 Reg. (CEE) n. 384/1996

    in tema di dazi antidumping e presunta elusione, la censura della contribuente è stata ritenuta infondata perché i regolamenti applicavano espressamente il dazio al prezzo netto franco frontiera comunitaria.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992

    l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede cumulativamente errore delle autorità competenti, errore non riconoscibile dal debitore in buona fede e rispetto della normativa doganale; la buona fede non opera in re ipsa e deve essere provata dall’importatore.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    l’importatore professionale deve usare la diligenza qualificata propria dell’attività esercitata, anche verificando l’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla parte per la riproposizione dei motivi assorbiti nel giudizio di rinvio.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato dalla parte per la riproposizione dei motivi assorbiti nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Gli accertamenti compiuti dall’OLAF in materia doganale hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; l’operatore economico che li contesti deve fornire prova contraria concreta e specifica.
  • Il rapporto finale OLAF non è l’unica fonte utilizzabile: possono rilevare anche gli altri documenti, verbali e informazioni acquisiti nel corso delle indagini, secondo il regolamento europeo applicabile.
  • Chi invochi un dazio antidumping ridotto o un trattamento preferenziale deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina UE, inclusa la riferibilità delle merci ai produttori/esportatori indicati dalla norma.
  • In materia doganale, l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori per errore dell’autorità e buona fede dell’importatore richiede condizioni cumulative rigorose; la buona fede non è presunta e va provata dall’importatore professionale con diligenza qualificata.
  • La censura che miri a una diversa lettura delle prove o a una nuova rivalutazione del compendio istruttorio è inammissibile in cassazione se mascherata da violazione di legge.
  • L’omessa pronuncia su una questione ritualmente devoluta integra vizio denunciabile in cassazione, mentre la mera riproposizione di motivi assorbiti non sostituisce l’impugnazione della statuizione di assorbimento se questa è contestata.
  • La sentenza tributaria deve esporre in modo coerente le ragioni della decisione; una motivazione meramente assertiva su un punto decisivo può determinare cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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