Cassazione Civile, Ordinanza n. 18767/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)
La controversia
La lite riguarda avvisi doganali e sanzioni emessi a seguito di una revisione documentale su importazioni del 2011 di viti e bulloni dichiarati come provenienti dalle Filippine ma ritenuti, sulla base di segnalazioni OLAF e della documentazione esaminata, originari di Taiwan, con conseguente disconoscimento del dazio preferenziale e applicazione di dazi antidumping. La società importatrice impugnava gli atti e la CTP riduceva l’aliquota antidumping dal 23,6% al 16,1%; la CTR confermava. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione del regolamento antidumping e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR applicato il dazio ridotto senza prova che le merci fossero prodotte dai soggetti indicati dal regolamento; omessa pronuncia sulla questione dell’irripetibilità delle sanzioni per adesione della contribuente alla definizione agevolata ex art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997. La società proponeva ricorso incidentale con sei motivi, tra cui: travisamento delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c.; errata valutazione del valore probatorio degli atti OLAF e dell’onere della prova; violazione delle norme UE sui dazi antidumping e sulla pretesa elusione; applicazione indebita del reg. 205/2013; omessa pronuncia sulla richiesta di sgravio ex art. 220 CDC per errore dell’autorità doganale estera e buona fede dell’importatore; oltre alla riproposizione di ulteriori censure ritenute assorbite. La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendo la motivazione della CTR carente e viziata nella parte in cui aveva riconosciuto il dazio antidumping ridotto senza adeguata verifica e prova dei presupposti richiesti dal regolamento UE; ha inoltre accolto il motivo dell’Agenzia sull’omessa pronuncia in tema di definizione agevolata delle sanzioni. Ha invece rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi della contribuente, affermando tra l’altro la piena utilizzabilità probatoria degli accertamenti OLAF e l’onere del contribuente di fornire prova contraria, nonché i rigorosi presupposti dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC per evitare la contabilizzazione a posteriori. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e ha qualificato come principale quello dell’Agenzia, perché depositato per primo. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione. Ha rigettato gli altri motivi della società contribuente e dichiarato inammissibili quelli che miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o introducevano questioni nuove/non specificamente localizzate. In particolare, la Corte ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo insufficiente l’applicazione del dazio antidumping ridotto del 16,1% e che, in materia doganale, l’importatore che chieda il trattamento agevolato deve provare i presupposti previsti dal regolamento UE; inoltre, ha accolto la censura dell’Agenzia sull’omessa pronuncia circa l’adesione alla definizione agevolata delle sanzioni. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame dei punti cassati, con liquidazione delle spese demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali; la Corte distingue tra errori di diritto, omessa pronuncia e censure in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare i presupposti del dazio agevolato e della buona fede grava sulla parte che invoca il beneficio; l’importatore deve fornire anche prova contraria rispetto agli accertamenti OLAF.
Reg. (CE) n. 1890/2005
il dazio antidumping ridotto è applicabile solo alle condizioni previste dal regolamento, cioè alle importazioni riconducibili ai produttori/esportatori specificamente individuati; non basta l’affermazione astratta della riferibilità del prodotto finito in Italia.
Reg. (CE) n. 771/2005
regolamento istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni in questione; il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera comunitaria.
Reg. (CE) n. 1890/2005
regolamento istitutivo del dazio antidumping definitivo; conferma l’applicazione dell’aliquota al prezzo netto franco frontiera comunitaria.
Reg. (CEE) n. 1073/1999
art. 9, commi 2 e 3; art. 10, comma 1
gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; non è indispensabile il solo rapporto finale, potendo valere anche altri documenti e informazioni acquisiti nelle indagini.
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia integra vizio deducibile in cassazione quando il giudice d’appello non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
la sentenza del giudice tributario deve contenere una coerente esposizione delle ragioni della decisione; la mancanza di adeguata motivazione sulla questione decisiva integra vizio denunciabile.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato in relazione all’adesione alla definizione agevolata delle sanzioni e alle conseguenze processuali sulla ripetibilità delle stesse.
art. 115 c.p.c.
non consente di denunciare come error in iudicando un mero travisamento di prova; la doglianza, se mira alla ricostruzione del fatto, può essere inammissibile o richiedere il diverso vizio pertinente.
art. 13 Reg. (CEE) n. 384/1996
in tema di dazi antidumping e presunta elusione, la censura della contribuente è stata ritenuta infondata perché i regolamenti applicavano espressamente il dazio al prezzo netto franco frontiera comunitaria.
art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992
l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede cumulativamente errore delle autorità competenti, errore non riconoscibile dal debitore in buona fede e rispetto della normativa doganale; la buona fede non opera in re ipsa e deve essere provata dall’importatore.
art. 1176, comma 2, c.c.
l’importatore professionale deve usare la diligenza qualificata propria dell’attività esercitata, anche verificando l’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore.
art. 346 c.p.c.
richiamato dalla parte per la riproposizione dei motivi assorbiti nel giudizio di rinvio.
art. 371 c.p.c.
richiamato dalla parte per la riproposizione dei motivi assorbiti nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Gli accertamenti compiuti dall’OLAF in materia doganale hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; l’operatore economico che li contesti deve fornire prova contraria concreta e specifica.
- Il rapporto finale OLAF non è l’unica fonte utilizzabile: possono rilevare anche gli altri documenti, verbali e informazioni acquisiti nel corso delle indagini, secondo il regolamento europeo applicabile.
- Chi invochi un dazio antidumping ridotto o un trattamento preferenziale deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina UE, inclusa la riferibilità delle merci ai produttori/esportatori indicati dalla norma.
- In materia doganale, l’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori per errore dell’autorità e buona fede dell’importatore richiede condizioni cumulative rigorose; la buona fede non è presunta e va provata dall’importatore professionale con diligenza qualificata.
- La censura che miri a una diversa lettura delle prove o a una nuova rivalutazione del compendio istruttorio è inammissibile in cassazione se mascherata da violazione di legge.
- L’omessa pronuncia su una questione ritualmente devoluta integra vizio denunciabile in cassazione, mentre la mera riproposizione di motivi assorbiti non sostituisce l’impugnazione della statuizione di assorbimento se questa è contestata.
- La sentenza tributaria deve esporre in modo coerente le ragioni della decisione; una motivazione meramente assertiva su un punto decisivo può determinare cassazione con rinvio.
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