Cassazione Penale, Ordinanza n. 10907/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di omessa comunicazione di variazioni reddituali in materia di patrocinio a spese dello Stato. In cassazione ha dedotto vizio di motivazione per asserita manifesta illogicità della valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p. ai fini del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha inoltre sostenuto che la Corte di cassazione dovesse rilevare d'ufficio la speciale causa di non punibilità. La doglianza, come ricostruita dalla Corte, tendeva in realtà a una nuova lettura dei dati fattuali, soprattutto quanto alla variazione reddituale non comunicata e all'intensità del dolo, con richiesta di rivalutazione della gravità concreta del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproponesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la questione era stata introdotta in cassazione nei termini di una nuova lettura dei fatti non devoluta in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità. In ogni caso, ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte di appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., perché fondata su una valutazione concreta della condotta, della rilevante variazione reddituale non comunicata e dell'intensità del dolo. Ha escluso anche la possibilità di un rilievo officioso della causa di non punibilità, poiché dagli atti non emergevano in modo chiaro e non controverso i presupposti per applicarla. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 115/2002
Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, in relazione all'art. 79, lett. d), D.P.R. 115/2002.
art. 79, lett. d), D.P.R. 115/2002
Norma richiamata in combinazione con l'art. 95 D.P.R. 115/2002 quale titolo della contestazione penale.
art. 133 c.p.
È il parametro per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto: la valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento del fatto storico nella sua concretezza; può essere negata quando le modalità della condotta e il disvalore complessivo escludano la minima offensività.
art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni non devolute con l'appello; la generica censura di merito non basta se solo nel ricorso viene sviluppata in termini specifici.
art. 609, comma 2, c.p.p.
La causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, ma solo se i presupposti emergono chiaramente dagli atti e dalla motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si valuta in astratto sulla sola tipicità del reato, ma attraverso un apprezzamento complessivo del fatto storico concreto, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può fondare il diniego anche su specifici elementi della vicenda, come la consapevole violazione di un obbligo comunicativo e la finalizzazione della condotta al mantenimento indebito di un beneficio, quando tali profili escludano la minima offensività.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre, per la prima volta, una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova lettura degli elementi fattuali non devoluta in appello; una simile censura è preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la particolare tenuità del fatto solo se i presupposti risultano in modo chiaro e non controverso dagli atti; se la motivazione di merito esclude razionalmente l'istituto per la gravità concreta del fatto, non è consentito un riesame nel merito.
- Non è necessario, nella motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., esaminare in modo analitico tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi e logicamente rilevanti.
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