Regolamento (UE) 2024/3024
Regolamento (UE) 2024/3024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei conti economici ambientali europei introducendo tre nuovi moduli obbligatori: foreste, contributi ambientali e trasferimenti analoghi, ecosistemi. Rafforza inoltre gli strumenti di raccolta e diffusione dei dati, prevedendo un portale statistico pubblico, studi pilota e di fattibilità, possibilità di deroghe temporanee e sostegno finanziario agli istituti statistici nazionali. Il testo mira a migliorare il monitoraggio delle politiche ambientali e climatiche dell'Unione, in coerenza con il Green Deal, la normativa europea sul clima e gli standard internazionali SEEA.
Modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 introducendo nuovi moduli di contabilità economica ambientale su foreste, contributi ambientali e trasferimenti analoghi, ed ecosistemi, oltre a rafforzare monitoraggio, trasparenza e supporto finanziario.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea nella raccolta, compilazione, trasmissione e valutazione dei conti economici ambientali europei come conti satelliti del SEC 2010. Riguarda in particolare i nuovi moduli sui conti delle foreste, sui contributi ambientali e trasferimenti analoghi e sui conti degli ecosistemi, nonché le previsioni su studi pilota e di fattibilità, deroghe, finanziamento e portale dati. Sono previste esclusioni e limiti specifici, tra cui la non applicazione di alcune deroghe alle variazioni derivanti da modifiche delle classificazioni e nomenclature o dei quadri contabili SEC 2010, e una non obbligatorietà dei dati sugli ecosistemi per gli Stati membri con territorio inferiore allo 0,3 % della superficie totale dell'Unione.
Modifica del regolamento sui conti economici ambientali europei
Il regolamento aggiorna il quadro statistico europeo dei conti economici ambientali per rafforzare il monitoraggio delle politiche ambientali e climatiche dell'Unione. La revisione si colloca nel contesto dell'ottavo programma di azione per l'ambiente, del Green Deal europeo e della normativa europea sul clima, e si ispira agli standard internazionali SEEA e SEEA EA.
Finalità e contesto
L'intervento normativo risponde all'esigenza di disporre di dati più completi, comparabili e affidabili sugli effetti delle attività economiche sull'ambiente e sul contributo della natura all'economia e al benessere. Il regolamento punta a rendere il sistema dei conti economici ambientali uno strumento più completo per il monitoraggio dell'attuazione del diritto ambientale e della politica climatica dell'Unione.
Ambito del quadro comune e oggetto
L'articolo 1, come sostituito, conferma che il regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, compilazione, trasmissione e valutazione dei conti economici ambientali europei, in quanto conti satelliti del SEC 2010. Il quadro fornisce metodologia, norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni, e contribuisce a fornire informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori che influenzano i cambiamenti ambientali.
Nuovi moduli introdotti
Il regolamento amplia in modo significativo il perimetro dei conti economici ambientali con tre nuovi moduli:
- conti delle foreste;
- conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi;
- conti degli ecosistemi. Tali moduli sono inseriti nell'articolo 3 e sviluppati negli allegati VII, VIII e IX.
Definizioni e contenuto dei nuovi moduli
L'articolo 2 introduce tre definizioni nuove o specifiche:
- i "conti delle foreste" comprendono conti patrimoniali per terre boscate e legname e conti delle attività economiche di silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- i "contributi ambientali e trasferimenti analoghi" sono trasferimenti correnti e in conto capitale, ai sensi del SEC 2010, destinati a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse naturali;
- i "conti degli ecosistemi" forniscono informazioni coerenti su estensione, condizione e flussi di servizi dagli ecosistemi al sistema socioeconomico.
Conti delle foreste
L'allegato VII disciplina il nuovo modulo forestale. I conti delle foreste devono registrare in modo coerente con il SEC 2010:
- risorse forestali, incluse terre boscate e legname;
- attività economica del settore della silvicoltura e dell'utilizzo di aree forestali. Sono previsti dati patrimoniali su superfici forestali e stock di legname, nonché dati economici su produzione, consumi intermedi, valore aggiunto, ammortamenti, imposte e contributi alla produzione, redditi da lavoro dipendente, investimenti lordi, variazioni delle scorte e trasferimenti in conto capitale. Il primo anno di riferimento è il 2023; la prima trasmissione include i dati dal 2022. La trasmissione è annuale e va effettuata entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi
L'allegato VIII disciplina i trasferimenti pubblici e altri trasferimenti senza contropartita destinati alla protezione ambientale o alla riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali. I dati sono classificati in:
- contributi (D.3 SEC 2010);
- altri trasferimenti correnti (D.6 e D.7);
- trasferimenti in conto capitale (D.9). La trasmissione è annuale, entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2023. I dati sono ripartiti per settore pagante e ricevente e, per alcune categorie, anche per classificazione CEPA, CReMA e NACE Rev. 2. I dati trasmessi ai fini di questo modulo sono utilizzati anche per i conti delle spese nazionali per la protezione dell'ambiente di cui all'allegato IV.
Conti degli ecosistemi
L'allegato IX introduce un modulo articolato su estensione, condizione e servizi ecosistemici. I conti riguardano ecosistemi terrestri, comprese le acque dolci, e marini nel territorio nazionale. I servizi ecosistemici sono suddivisi in:
- servizi di approvvigionamento;
- servizi di regolazione e mantenimento;
- servizi culturali. Sono previste anche contabilità tematiche su biodiversità, cambiamenti climatici, oceani e aree urbane. Il primo anno di riferimento è il 2024; per la matrice di conversione il 2027. La trasmissione è in via generale triennale per estensione e condizione, mentre per i servizi ecosistemici è annuale solo se Eurostat mette a disposizione strumenti di modellizzazione; in difetto, la trasmissione è triennale. I dati sono trasmessi entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Studi pilota, fattibilità e possibile evoluzione verso conti monetari
L'articolo 4 obbliga la Commissione a predisporre un programma di studi pilota e di fattibilità da realizzare dagli Stati membri su base volontaria, con l'obiettivo di sviluppare la trasmissione dei dati, migliorare la qualità, costruire lunghe serie temporali e sviluppare la metodologia. Il programma deve prestare particolare attenzione ai moduli relativi ai sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili. Entro il 27 giugno 2026 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, deve inoltre effettuare una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della valutazione monetaria dei servizi ecosistemici e dei possibili metodi alternativi di misurazione. Sulla base di tale valutazione può essere presentata una proposta legislativa per includere i conti monetari degli ecosistemi.
Fonti dati innovative e qualità
L'articolo 5 consente agli Stati membri di utilizzare altre fonti, metodi o approcci innovativi, purché producano conti comparabili e rispettino gli obblighi di qualità. È espressamente richiamata l'osservazione della Terra e l'utilizzo dei servizi Copernicus. Gli Stati membri che scelgono tali approcci devono informare Eurostat prima della fine dell'anno precedente l'applicazione e fornire dettagli sulla qualità dei dati ottenuti.
Deroghe e flessibilità applicativa
L'articolo 8 disciplina le deroghe. La Commissione può concederle con atti di esecuzione quando i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti; la durata massima è di 2 anni. Le deroghe possono riguardare anche allegati, misure di esecuzione e atti delegati, ma non si applicano alle variazioni derivanti da modifiche delle classificazioni e nomenclature o dei quadri contabili SEC 2010. Per ottenere deroghe sugli allegati VII, VIII e IX, gli Stati membri devono presentare richiesta motivata entro il 27 dicembre 2026. Per le deroghe relative a misure di esecuzione o atti delegati entrati in vigore dopo il 26 dicembre 2024, la richiesta va presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore.
Finanziamento dell'attuazione
Il nuovo articolo 8 bis prevede un sostegno finanziario dell'Unione, in particolare tramite il programma per il mercato unico, agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali competenti. Il finanziamento può servire a sviluppare metodologie, partecipare agli studi pilota e di fattibilità, migliorare la qualità statistica e la tempestività dei conti e ridurre gli oneri amministrativi e di rendicontazione. È prevista anche la possibilità di finanziamenti tramite altri programmi dell'Unione conformemente alle relative regole.
Portale dei dati statistici e diffusione delle informazioni
L'articolo 9 bis impone a Eurostat l'istituzione di un portale dei dati statistici dei conti economici ambientali, concepito come quadro operativo interattivo e di facile utilizzo. Il portale deve essere pubblico, gratuito, operativo entro il 31 dicembre 2024 e aggiornato annualmente. Deve presentare gli indicatori chiave dei conti ambientali e i dati forniti dagli Stati membri, inclusi quelli relativi agli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Mitigazione climatica e pubblicazioni periodiche
L'articolo 10 rafforza il ruolo informativo di Eurostat imponendo una pubblicazione digitale sui dati e le statistiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici, inclusi gli investimenti, da realizzare entro il 31 dicembre 2024 e poi almeno ogni 2 anni. La Commissione può inoltre modificare l'allegato V, sezione 3, per includere caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici. I dati pubblicati devono essere ripartiti per Stato membro e coprire tutti i settori dell'economia e dell'attività economica. Entro il 27 dicembre 2026 la Commissione deve valutare la qualità dei dati su sussidi all'energia, adattamento ai cambiamenti climatici e acque e, se del caso, presentare proposte per nuovi moduli su questi temi.
Aggiornamento di riferimenti e applicazione temporale
Il regolamento sostituisce i riferimenti all'"UE a 28" con "UE a 27" e a "SEC 95" con "SEC 2010". Dal 1° gennaio 2025 i dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente, precedentemente trasmessi secondo l'allegato IV, devono essere trasmessi secondo l'allegato VIII. L'articolo 1, punto 11, si applica anch'esso dal 1° gennaio 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovi moduli di contabilità economica ambientale
Vengono introdotti nell'articolo 3 del regolamento n. 691/2011 tre nuovi moduli: conti delle foreste (allegato VII), conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi (allegato VIII) e conti degli ecosistemi (allegato IX).
Definizioni chiave e quadro concettuale
L'articolo 2 introduce le definizioni di conti delle foreste, contributi ambientali e trasferimenti analoghi e conti degli ecosistemi. L'oggetto del regolamento è ridefinito come quadro comune per raccolta, compilazione, trasmissione e valutazione dei conti economici ambientali europei come conti satelliti del SEC 2010.
Poteri delegati della Commissione
L'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 9 disciplinano i poteri delegati della Commissione per integrare orientamenti metodologici e modificare gli allegati, con limiti quantitativi alle modifiche delle caratteristiche nei nuovi allegati: massimo quattro caratteristiche per allegato ogni 3 anni. La delega è conferita per cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011, con proroga tacita salvo obiezione di Parlamento o Consiglio.
Studi pilota, studi di fattibilità e valutazione monetaria
L'articolo 4, ridenominato 'Studi pilota e di fattibilità', prevede un programma della Commissione con studi volontari degli Stati membri per sviluppare metodologia, migliorare qualità e costruire serie storiche. Entro il 27 giugno 2026 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, deve valutare la fattibilità della valutazione monetaria e di metodi alternativi per i servizi ecosistemici; sulla base degli esiti potrà proporre l'inclusione dei conti monetari degli ecosistemi.
Uso di fonti e metodi innovativi
L'articolo 5 consente l'uso di altre fonti, metodi o approcci innovativi, compresa l'osservazione della Terra e i servizi Copernicus, purché producano conti comparabili e conformi agli obblighi di qualità. Gli Stati membri devono informare Eurostat prima della fine dell'anno precedente l'applicazione e fornire dettagli sulla qualità dei dati.
Deroghe temporanee
L'articolo 8 consente alla Commissione di concedere deroghe agli Stati membri, con atti di esecuzione, per un massimo di 2 anni quando i sistemi statistici nazionali richiedano adeguamenti significativi. Le richieste per gli allegati VII, VIII e IX devono essere presentate entro il 27 dicembre 2026; per misure di esecuzione o atti delegati successivi al 26 dicembre 2024, entro tre mesi dall'entrata in vigore.
Finanziamento dell'attuazione
Con l'articolo 8 bis l'Unione prevede sostegno finanziario, a titolo del programma per il mercato unico e di altri programmi applicabili, per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali, al fine di sviluppare metodologie, migliorare la qualità e la tempestività dei conti e ridurre gli oneri amministrativi e di rendicontazione.
Portale dei dati statistici dei conti economici ambientali
L'articolo 9 bis impone a Eurostat l'istituzione di un portale pubblico e gratuito che sintetizzi in modo interattivo gli indicatori chiave dei conti economici ambientali. Il portale deve essere operativo entro il 31 dicembre 2024 e aggiornato annualmente.
Pubblicazione digitale su mitigazione climatica e nuovi sviluppi futuri
L'articolo 10 impone a Eurostat una pubblicazione digitale entro il 31 dicembre 2024 e poi almeno ogni 2 anni sui dati di mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli investimenti. Entro il 27 dicembre 2026 la Commissione deve valutare la qualità dei dati su sussidi all'energia, adattamento climatico e acque e, se del caso, proporre nuovi moduli.
Applicazione temporale e trasmissione dei dati
Dal 1° gennaio 2025 i dati sui trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente già trasmessi nell'allegato IV confluiscono nell'allegato VIII. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione specifica dal 1° gennaio 2025 per la soppressione di un trattino nell'allegato IV.
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