Cassazione Penale, Sentenza n. 29900/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando la carenza e l'illogicità della motivazione del Tribunale del riesame in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per: 1) partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), con critica sull'affidamento alle dichiarazioni di un unico collaboratore e sul tenore non chiaro delle intercettazioni; 2) applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 4 (disponibilità di armi), sostenendo che il ricorrente non partecipava alle conversazioni che rileverebbero la consapevolezza dell'armamento; 3) sussistenza di un'associazione a delinquere autonoma (art. 416 c.p.) e della posizione verticistica a lui attribuita; 4) presunta duplicazione della contestazione aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e mancata verifica degli elementi soggettivi/oggettivi di tale aggravante; 5) carenza di motivazione circa il contributo concreto del ricorrente nei reati fine (truffe aggravate ex artt. 640-bis e 483 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze della difesa rilevando che, in materia di misure cautelari, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di violazioni di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di rinnovare la valutazione del materiale probatorio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione effettiva e non manifestamente illogica: ha preso in considerazione non solo la dichiarazione del collaboratore ma soprattutto le intercettazioni (anche successive) che attestano la partecipazione dell'imputato al clan e i suoi contatti, ha motivato l'aggravante per disponibilità di armi richiamando il contesto e specifiche conversazioni, ha distinto le due associazioni (mafiosa e quella finalizzata alle truffe) ed ha spiegato il ruolo operativo e contributivo del ricorrente nelle truffe (organizzazione delle fittizie assunzioni e percezione delle indennità). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Ritenuta la sussistenza della partecipazione dell'imputato al clan mafioso sulla base delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei gravi indizi da parte del giudice di merito.
art. 416-bis, comma quarto c.p.
L'aggravante per disponibilità di armi è stata ritenuta dimostrata in ragione del tenore delle intercettazioni e della natura del sodalizio; la conoscenza o almeno la colposa ignoranza da parte del partecipante può desumersi dal ruolo e dalla natura dell'associazione.
art. 416 c.p.
Accertata anche la sussistenza di una associazione a delinquere autonoma (contigua alla mafiosa) e il ruolo verticistico del ricorrente sulla base del compendio indiziario (intercettazioni e dichiarazioni testimoniali).
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante per avere commesso i reati al fine di agevolare il clan è stata ritenuta legittima e distinta dall'associazione mafiosa principale, con motivazione che ne evidenzia l'elemento di collegamento economico e funzionale (parte dei proventi versata al clan).
art. 640-bis c.p.
Le truffe aggravate contestate sono ritenute supportate dagli elementi indiziari relativi all'organizzazione delle fittizie assunzioni e alla percezione delle indennità; il contributo concreto del ricorrente è stato collegato alle intercettazioni e alle dichiarazioni del collaboratore.
art. 483 c.p.
Reato relativo alla falsità materiale documentale connesso alle truffe: la motivazione del Tribunale ha ricollegato la partecipazione del ricorrente alla predisposizione delle condotte fraudolente.
art. 273 c.p.p.
Richiamata la nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' quale parametro cautelare verificato dal giudice di merito; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione.
art. 274 c.p.p.
Richiamati i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la comminazione di una somma alla cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso, valutata dalla Corte in euro 3.000,00.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non riesamina i fatti: il sindacato è limitato a verificare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
- La motivazione del giudice di merito deve essere 'effettiva' e non manifestamente illogica; se il Tribunale spiega perché ritiene attendibili intercettazioni e dichiarazioni, la Cassazione non può sostituirsi al suo apprezzamento probatorio.
- Le dichiarazioni di collaboratori, se corroborate da altri elementi (es. intercettazioni), possono legittimare la misura cautelare per associazione mafiosa.
- La disponibilità di armi come aggravante può essere desunta dal contesto organizzativo e da conversazioni che evidenzino minacce o uso di armi anche se l'imputato non compare in tutte le singole intercettazioni.
- La coesistenza di più associazioni (mafiosa e autonoma finalizzata a reati economici) non determina necessariamente duplicazione delle contestazioni se le organizzazioni sono distinte e le condotte hanno profili autonomi.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre indicare specifiche violazioni normative o dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica secondo canoni di logica giuridica, non limitarsi a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
- La contestazione del ruolo concreto (contributo ai reati) deve essere affrontata con argomentazioni circostanziate: la mera affermazione di carenza motivazionale è inefficace se il provvedimento ricostruisce connessioni tra intercettazioni, atti e dichiarazioni.
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