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Ordinanza

Ordinanza n. 15438/2026 - Roma, Sezione 4T

Istanza di sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 14226 del 12 luglio 2024

Giustizia amministrativa202313455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Ministero di concludere con provvedimento espresso il procedimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, con istanza del 23 giugno 2026, indicazioni per la corretta attuazione del giudicato e la sostituzione del commissario ad acta nominato dalla sentenza n. 14226 del 12 luglio 2024, deducendo che, nonostante il termine di 180 giorni assegnato al Ministero e l'ulteriore termine di 90 giorni previsto per il commissario, non era stato adottato alcun provvedimento espresso sull'istanza di riconoscimento del titolo estero. Ha chiesto di sollecitare il commissario o di revocarlo e sostituirlo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di sostituzione, rilevando che, a fronte dell'allegazione della perdurante assenza di un provvedimento espresso, non risultava che né il Ministero né il commissario avessero provveduto o giustificato il ritardo. Ha quindi disposto che al commissario originariamente nominato succeda, con facoltà di delega, il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale competente del Ministero dell'Università e della Ricerca, incaricato di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, previa acquisizione degli atti del fascicolo. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alle spese della fase, liquidate in 400 euro per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della fase di ottemperanza nella quale il giudice ha disposto la sostituzione del commissario ad acta per dare attuazione al giudicato.

Massime di principio

  • Quando il giudicato assegna all'amministrazione un termine per provvedere e prevede l'intervento di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, la perdurante mancata adozione del provvedimento, non accompagnata da una giustificazione del ritardo, può fondare la sostituzione del commissario originariamente nominato.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può individuare un nuovo commissario ad acta, attribuirgli facoltà di delega e fissare un termine per l'esecuzione, disponendo l'acquisizione degli atti necessari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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