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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17648/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Vincenzo Regina avverso il decreto di sequestro probatorio del 28/04/2025, sul presupposto che il sequestro probatorio fosse stato "convertito" in sequestro preventivo d'urgenza dal PM con decreto del 24/09/2025 e poi convalidato/assorbito dal Gip con decreto del 30/09/2025. Il difensore ha denunciato l'illegittimità della presunta conversione in assenza di una formale istanza di conversione del PM e di un provvedimento espressamente orientato del Gip, sostenendo che sequestro probatorio e sequestro preventivo sono misure autonome e possono coesistere; ha inoltre dedotto la persistente interesse dell'indagato a ottenere la rimozione del vincolo probatorio per ragioni probatorie e processuali, nonché vizi motivazionali del decreto di sequestro probatorio (utilizzo di modulo prestampato privo di indicazione delle ragioni essenziali e delle finalità probatorie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nel considerare estinto il sequestro probatorio per effetto dell'adozione successiva di un sequestro preventivo, poiché non è risultata alcuna formale conversione del titolo ablatorio da parte del PM né una convalida che potesse assorbirne l'autonomia. La Corte ha inoltre richiamato che il decreto di sequestro probatorio era carente sotto il profilo motivazionale (come già osservato nella precedente pronuncia di annullamento del 8/01/2026) e che il Tribunale del riesame non può supplire alla mancanza di motivazione del PM. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del 28/04/2025. Non è stato disposto il dissequestro né la restituzione della somma poiché la stessa era anche gravata da sequestro preventivo; è stato disposto l'invio degli adempimenti di competenza alla Cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 262 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamata nella doglianza difensiva; concerne profili di impugnabilità e termini procedurali rilevanti per i rimedi avverso provvedimenti cautelari.

  • art. 321 cod. proc. pen., commi 1 e 3-bis

    Disposizioni sul sequestro preventivo: la Corte sottolinea che il sequestro preventivo è misura autonoma rispetto al sequestro probatorio e che la sua adozione non implica la conversione automatica del precedente vincolo senza formale istanza del PM e provvedimento del Gip.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione relativa alla legittimità del sequestro preventivo; implicazioni sul procedimento e sulle condizioni per l'adozione del sequestro preventivo.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella discussione sull'interesse ad impugnare e sui rimedi d'ufficio: la Corte chiarisce i limiti dell'impugnazione in materia di misure ablative.

  • art. 568 cod. proc. pen., comma 4

    Citato nella discussione sulle modalità di impugnazione e sugli effetti processuali; la Corte valuta la persistenza dell'interesse difensivo in relazione agli atti probatori.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Riferimento alla formazione del fascicolo dibattimentale: il verbale di sequestro probatorio è atto destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento, motivo per cui l'interesse a farne rimuovere gli effetti è autonomo e rilevante.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'onere motivazionale del decreto di sequestro (anche mediante modulo prestampato): la motivazione, seppur sintetica, deve rendere comprensibili le ragioni essenziali e le finalità probatorie.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma indicata per gli adempimenti successivi alla sentenza (notificazione/annotazione/adempimenti di cancelleria).

Massime di principio

  • Sequestro probatorio e sequestro preventivo sono misure distinte e possono coesistere sullo stesso bene: la mera adozione successiva di un sequestro preventivo non vale a convertire implicitamente o assorbire il sequestro probatorio senza una formale richiesta del PM e un provvedimento giudiziale espresso di conversione.
  • L'interesse dell'indagato a ottenere la rimozione del sequestro probatorio è autonomo rispetto all'interesse alla restituzione: può giustificare il riesame e l'impugnazione anche quando l'effettiva restituzione sia resa impossibile da un successivo sequestro preventivo.
  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, anche sintetica ma efficace, che indichi le ragioni per cui il bene è qualificabile come corpo del reato o cosa pertinente e le finalità probatorie perseguite; l'uso di moduli prestampati è ammissibile solo se tali moduli esplicitano in concreto le ragioni essenziali.
  • Il giudice del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del PM individuando ex novo le finalità probatorie: eventuali vizi di motivazione devono essere rimossi dal PM o, se insanabili, portare all'annullamento del provvedimento.
  • È legittimo che il PM richieda o il Gip disponga un sequestro preventivo su un bene già sottoposto a sequestro probatorio, ma ciò richiede la valutazione del pericolo concreto e attuale di perdita della funzione probatoria o di sottrazione del bene; in mancanza di tale esigenza il sequestro probatorio mantiene la sua efficacia autonoma.
  • In cassazione avverso misure ablative la valutazione è limitata ai vizi di legge (mancanza assoluta o motivazione apparente), pertanto le doglianze devono essere tassativamente incentrate su profili di diritto e di motivazione.

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