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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34949/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione per pubblica utilità di un terreno destinato a un intervento di edilizia residenziale in attuazione di un piano urbanistico. L'originario proprietario aveva chiesto la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, sostenendo che la procedura amministrativa non si fosse validamente conclusa con una stima definitiva e che, quindi, fosse proponibile l'azione giudiziale entro il termine di prescrizione decennale. La Corte d'appello aveva fissato l'indennità in euro 202.300,00 oltre interessi, ritenendo irrilevante l'eccezione di tardività e facendo riferimento alla classificazione urbanistica previgente, escludendo l'efficacia del piano attuativo come base della stima. Il consorzio ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sull'espropriazione e sull'opposizione alla stima, sostenendo che la mancata relazione di stima non escludesse la decorrenza del termine di 30 giorni per l'opposizione; 2) violazione delle norme sul procedimento di stima, lamentando che l'interessato avrebbe dovuto impugnare la comunicazione comunale che dichiarava chiuse le operazioni peritali; 3) violazione della disciplina sulla determinazione dell'indennità e del criterio dell'edificabilità legale, contestando la valutazione del terreno come edificabile e la quantificazione dell'indennità. Gli eredi del proprietario hanno resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo in sostanza che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso il diritto all'indennità definitiva formata in sede amministrativa e avrebbe trascurato la stima del 2013 e l'accettazione dell'indennità da parte del loro dante causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del consorzio e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale degli eredi. Ha confermato il principio per cui, quando l'indennità definitiva non sia stata validamente determinata in sede amministrativa, l'espropriato può agire per la sua determinazione giudiziale entro il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal decreto di esproprio, senza che operi il termine decadenziale di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla quantificazione dell'indennità perché priva di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e formulata in modo da sollecitare un nuovo esame del merito. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso che i motivi cogliessero la ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva accertato la cessazione dei poteri del collegio peritale nel 2010 e l'assenza di una stima definitiva validamente formata; ha inoltre rilevato la non pertinenza o la carenza di specificità delle censure. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    Il termine di 30 giorni per l'opposizione alla stima opera solo quando esista una stima definitiva dell'indennità validamente formata e notificata; se la stima definitiva manca, l'azione di determinazione giudiziale resta proponibile entro la prescrizione decennale.

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    Il termine acceleratorio per l'opposizione alla stima richiede una determinazione definitiva dell'indennità; non può essere eluso né applicato quando la procedura amministrativa non si sia conclusa con una valida stima definitiva.

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    commi 10-13 e 15; comma 12

    Richiamato nel ricorso incidentale e nel giudizio di merito come disciplina della stima peritale e della conclusione delle operazioni del collegio; la Corte ha valorizzato l'accertamento di fatto secondo cui il collegio aveva esaurito i propri poteri senza esprimere una stima.

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    Norma richiamata per il criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, in relazione alla questione dell'edificabilità del suolo.

  • art. 2 d.m. n. 1444/1968

    Richiamato quale parametro urbanistico per la qualificazione delle aree e la valutazione dell'edificabilità legale.

  • art. 17 l. n. 1150/1942

    Richiamato in relazione ai vincoli urbanistici e alla disciplina dei piani attuativi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 1 Prot. addizionale CEDU

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della tutela del diritto di proprietà e della corretta liquidazione dell'indennità espropriativa.

  • art. 834 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di espropriazione per pubblica utilità e correlato diritto all'indennizzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 42 Cost.

    Evocato dalla Corte come fondamento del diritto dell'espropriato alla giusta indennità quando non sia stata validamente determinata in via amministrativa.

Massime di principio

  • In materia di espropriazione per pubblica utilità, il termine breve di decadenza per l'opposizione alla stima presuppone l'esistenza di una stima definitiva dell'indennità validamente formata e comunicata; in mancanza, l'espropriato può agire per la determinazione giudiziale dell'indennità entro il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal decreto di esproprio.
  • La qualificazione dell'indennità come provvisoria o definitiva non dipende dalla mera etichetta formale contenuta nel decreto di esproprio, ma dalla funzione effettivamente svolta dalla stima nel procedimento espropriativo e dalla sua idoneità a chiudere la fase amministrativa.
  • Se il collegio peritale ha esaurito le proprie funzioni senza pervenire a una determinazione definitiva, non sorge un onere di impugnare atti meramente comunicativi o conclusivi privi di una vera stima definitiva.
  • Le censure di legittimità che contestano la valutazione dell'indennità o il convincimento del giudice di merito sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con la ratio decidendi o quando mirano, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere un nuovo esame dei fatti.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove, ma deve indicare un effettivo travisamento del regime legale della prova o un'utilizzazione di prove in violazione dei canoni processuali.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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