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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46164/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, co. 1, lett. c), c.p.p., nonostante la difesa avesse prodotto e valorizzato nuovi elementi (in particolare dichiarazioni di collaboratori Servello e Mantella) idonei, secondo la difesa, a ridimensionare il ruolo dell'imputato e a incidere sulla presunzione di pericolosità. Si censurava che il giudice di merito aveva ignorato o non affrontato congruamente tali deduzioni, limitandosi a richiamare la gravità indiziaria e affermare genericamente la persistenza di legami mafiosi sulla base dello spostamento della residenza dell'imputato a Roma, senza spiegare in che modo quei fatti sopravvenuti non incidessero sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale della Libertà di Catanzaro e segnalando l'inosservanza della precedente pronuncia di questa Corte che aveva già disposto annullamento con rinvio. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, con l'indicazione di valutare e motivare specificamente i fatti sopravvenuti e la loro incidenza sulla persistenza o attenuazione delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    individua la competenza del giudice del rinvio; qui rilevante per definire quale organo ha deciso l'appello ex art. 627 c.p.p.

  • art. 627 c.p.p.

    disciplinava la procedura di rinvio al giudice del riesame/Libertà; citato per il rimando della pronuncia al giudice competente

  • art. 299 c.p.p.

    norma che consente all'imputato di chiedere la revoca o la sostituzione della misura cautelare; oggetto della istanza originaria del Giamborino

  • art. 275, co. 1, lett. c) c.p.p.

    criterio per la valutazione delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di fuga o di reiterazione della condotta e la loro sussistenza come presupposto della custodia cautelare; la Corte ha richiesto una motivazione puntuale su tale presupposto

  • art. 274, co. 1 c.p.p.

    richiede di diagnosticare il pericolo di reiterazione del reato in base alle circostanze di fatto e alla personalità dell'imputato; la Corte ha ricordato che il giudice deve tener conto dei fatti sopravvenuti nella valutazione

  • art. 275, co. 3 c.p.p.

    prevede una presunzione di pericolosità in presenza di gravi indizi; la Corte sottolinea che la difesa può comunque cercare di vincere tale presunzione con elementi probativi e che il giudice deve valutare e motivare l'eventuale rigetto di tali elementi

Massime di principio

  • Quando la difesa produce fatti sopravvenuti o elementi nuovi (anche ricavati da dichiarazioni di collaboratori), il giudice che valuta la persistenza delle esigenze cautelari deve confrontarsi esplicitamente con tali elementi e motivare perché essi non incidono sulla misura.
  • La mera affermazione della persistenza della gravità indiziaria non è sufficiente a giustificare il mantenimento della misura cautelare se la difesa prospetta elementi idonei a ridimensionare il ruolo dell'imputato; il giudice deve compiere una valutazione complessiva e specifica.
  • Lo spostamento della residenza o l'attività in altro territorio possono essere rilevanti ai fini della valutazione del legame con l'ambiente criminale, ma devono essere adeguatamente analizzati e motivati per spiegare perché non attenuino il pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove.
  • Non è consentita una motivazione meramente assertiva o generica: se il giudice si limita a enunciare conclusioni senza ricondurle a elementi di fatto specifici, la decisione può essere annullata per carenza motivazionale.
  • La Corte di Cassazione, in caso di motivazione insufficiente rispetto a precedenti osservazioni della stessa Corte o rispetto a elementi nuovi, può disporre l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito colmi le aporie motivazionali e rivaluti le esigenze cautelari.
  • L'onere di confutare la difesa non si esaurisce nell'invocare il divieto di valutazione frazionata dell'istruttoria: il giudice deve comunque assumere una posizione argomentata anche sul possibile rilievo difensivo, anche solo per escluderne la rilevanza.

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