Tribunale, Sentenza T-150/17
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018. — Asolo LTD contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL – Marchi nazionali denominativi anteriori …VERLEIHT FLÜGEL e RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL – Impedimenti alla registrazione relativi – Preclusione per tolleranza – Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001). — Causa T-150/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato un ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo, in via sostanzialmente ampia, il marchio UE FLÜGEL su domanda di Red Bull. Ha confermato il rigetto dell’eccezione di tolleranza, ribadendo che serve la prova di una conoscenza effettiva dell’uso del segno posteriore da parte del titolare anteriore. Ha però annullato la decisione nella parte in cui aveva ravvisato un rischio di confusione tra bevande energetiche e talune bevande alcoliche di classe 33, affermando che la sola possibilità di mescolare o consumare insieme tali prodotti non basta a fondare la somiglianza.
Marchio UE FLÜGEL: nullità parziale per rischio di confusione esclusa per i prodotti di classe 33 rispetto alle bevande energetiche anteriori, mentre resta ferma la reiezione dell’eccezione di tolleranza.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente respinto l’eccezione di preclusione per tolleranza ex articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, soprattutto, se sussistesse un rischio di confusione ex articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tra il marchio UE FLÜGEL e i marchi austriaci anteriori per i prodotti di classe 33 del marchio contestato rispetto alle bevande energetiche anteriori.
Principio di diritto
La tolleranza ex articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 richiede la prova di una conoscenza effettiva dell’uso del marchio posteriore da parte del titolare del marchio anteriore e la protrazione di tale conoscenza per cinque anni consecutivi; meri indizi o una conoscenza potenziale non bastano. Quanto al rischio di confusione, una bevanda energetica e una bevanda alcolica non sono simili per il solo fatto che possono essere mescolate, consumate o vendute insieme, poiché natura, destinazione e utilizzo restano diversi; pertanto, l’EUIPO non poteva dichiarare nullo il marchio FLÜGEL per i prodotti di classe 33 sulla sola base della somiglianza con le bevande energetiche anteriori.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Marchio dell’Unione europea FLÜGEL: nullità parziale e tolleranza
La pronuncia riguarda un procedimento di nullità dinanzi all’EUIPO relativo al marchio UE denominativo FLÜGEL, registrato per prodotti delle classi 32 e 33. Il Tribunale, investito del ricorso di Asolo Ltd contro la decisione della quinta commissione di ricorso, ha esaminato sia l’eccezione di preclusione per tolleranza sia la sussistenza del rischio di confusione con i marchi austriaci anteriori di Red Bull GmbH.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio FLÜGEL era stato depositato nel 1997 e registrato nel 1999 per birre, bevande analcoliche, sciroppi e preparati per bevande, nonché per bevande alcoliche (tranne le birre). Nel 2011 Red Bull GmbH aveva chiesto la nullità invocando i marchi austriaci anteriori …VERLEIHT FLÜGEL e RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL, entrambi registrati per "bevande energetiche". La divisione di annullamento aveva accolto la domanda soprattutto sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, ritenendo irrilevante la tolleranza eccepita da Asolo; la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto della tolleranza e, in via alternativa, aveva ritenuto sussistente un rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Primo motivo: preclusione per tolleranza
Il Tribunale ricorda che, per far decorrere il termine di tolleranza, occorrono quattro condizioni: registrazione del marchio posteriore, buona fede del deposito, uso nel territorio protetto e conoscenza effettiva, da parte del titolare del marchio anteriore, dell’uso del marchio posteriore. La Corte valorizza una lettura teleologica della norma: il termine può iniziare solo quando il titolare anteriore è realmente in grado di opporsi. Di conseguenza, la mera conoscenza potenziale o indiziaria non è sufficiente.
Nel caso concreto, gli elementi prodotti da Asolo non dimostravano che Red Bull avesse effettiva conoscenza dell’uso del marchio FLÜGEL in Austria per un periodo di cinque anni consecutivi. Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso sulle fatture, sulle dichiarazioni testimoniali e sui riferimenti a controversie in altri Stati membri, ritenendo tali elementi non idonei a provare la conoscenza effettiva richiesta dall’articolo 54, paragrafo 2.
Secondo motivo: rischio di confusione tra i segni e i prodotti
In relazione all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ribadisce che la confusione presuppone identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, oltre a una valutazione globale del rischio per il pubblico di riferimento. La controversia, tuttavia, verteva in sostanza solo sulla comparazione tra le bevande energetiche anteriori e i prodotti di classe 33 del marchio contestato.
Il Tribunale censura la conclusione della commissione di ricorso sulla somiglianza tra bevande energetiche e bevande alcoliche. Richiamando la giurisprudenza sulle bevande alcoliche e analcoliche, afferma che non basta il fatto che esse siano spesso mescolate, consumate o vendute insieme: natura, destinazione e uso restano diversi, anche per il pubblico austriaco, che è normalmente attento alla distinzione tra prodotti alcolici e non alcolici. La decisione impugnata è inoltre criticata nella parte in cui aveva trasposto, senza sufficiente base, argomenti sviluppati nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, dove non è richiesta la somiglianza dei prodotti.
Motivazione e sindacato del Tribunale
Quanto alla censura di difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la decisione impugnata esponeva in modo sufficientemente chiaro le ragioni della conclusione sulla somiglianza, così da consentire alla ricorrente di difendersi e al giudice di controllare la legalità dell’atto. Tuttavia, sufficienza della motivazione non equivale a correttezza sostanziale: la motivazione era presente, ma la valutazione sul punto era errata nel merito.
Dispositivo e effetti
Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella sola parte in cui aveva respinto il ricorso di Asolo confermando la nullità del marchio FLÜGEL per i prodotti di classe 33, cioè "bevande alcoliche (tranne le birre)" e "essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool". Per il resto, il ricorso è respinto. EUIPO e Red Bull sono condannati alle spese.
Principi affermati
- La tolleranza richiede prova di conoscenza effettiva dell’uso del marchio posteriore, non meri indizi o conoscenza potenziale.
- La somiglianza tra bevande energetiche e bevande alcoliche non può essere affermata solo perché i prodotti possono essere mescolati o consumati insieme.
- In sede di nullità ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la comparazione dei prodotti deve restare ancorata a natura, destinazione, impiego e percezione del pubblico di riferimento.
- Un legame evocativo tra prodotti, sufficiente in altri contesti, non basta di per sé a soddisfare il requisito della somiglianza richiesta per il rischio di confusione.
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