Sentenza n. 1017/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Verona che aveva riconosciuto il diritto al rilascio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 561/2024 del Tribunale ordinario di Verona, Sezione lavoro, non impugnata nel termine previsto e munita di certificazione di passaggio in giudicato. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha provveduto al rilascio della carta docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa oggetto del giudizio di ottemperanza mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, ha considerato sia l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, sia il fatto che l’esecuzione della sentenza è comunque intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Per tali ragioni ha compensato le spese nella misura della metà e ha posto la restante metà a carico del Ministero, liquidandola in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato nel corso del processo, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso può giustificare la condanna dell’Amministrazione al rimborso, anche se l’adempimento è spontaneo e interviene prima della decisione.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce una regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e della causalità, tenendo conto del comportamento processuale e dell’epoca dell’adempimento.
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