Cassazione Penale, Sentenza n. 26980/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra varie condotte già giudicate separatamente (reati di violenza privata e atti persecutori). Sosteneva l'identità del bene giuridico offeso e la serialità delle condotte, finalizzate ad adescare giovani donne con mezzi telematici, e quindi l'esistenza di un unico progetto criminoso non interrotto neppure dai periodi di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione perché le condotte erano separate da intervalli temporali rilevanti e differivano per modalità esecutive e identità delle vittime, elemento che ha fatto ritenere assente un 'unico disegno criminoso' antecedentemente programmato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che consente di richiedere, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione fra reati; richiede verifica se i reati successivi fossero programmati al momento del primo.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Principio interpretativo secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di un'approfondita e rigorosa verifica anche in sede di esecuzione, per accertare che i reati successivi fossero programmati fin dal primo.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 (dep. 2014, P.)
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01
Occorre verificare se gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo; vicinanza spazio-temporale e natura delle violazioni sono indici, non prove definitive.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015 (Bordoni)
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01
La ratio della continuazione si fonda sull'esistenza, dal punto di vista intellettivo, di un programma di massima iniziale che indichi la ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991 (Livieri)
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01
La valutazione sulla unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice del merito e insindacabile in cassazione se la motivazione è completa e priva di vizi logici.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irregolare o manifestamente infondata, per profili di colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, o almeno un convincente riscontro indiziario, che i reati successivi fossero programmati al momento della commissione del primo: la mera somiglianza di reati o l'identità del bene giuridico non sono sufficienti di per sé.
- Fattori rilevanti a favore della continuazione: prossimità temporale e spaziale degli eventi, identità delle vittime, costanza del modus operandi, elementi che dimostrino una pianificazione o un programma criminoso unitario.
- Fattori che indeboliscono la qualificazione come continuazione: intervalli temporali rilevanti, differenze sostanziali nelle modalità esecutive, pluralità di vittime non correlate, ricorrenza estemporanea o causale di nuove condotte non prevedibili all'inizio.
- La verifica della continuazione, anche in sede esecutiva, è rimessa al giudice di merito il cui accertamento è insindacabile in Cassazione se motivato adeguatamente; quindi è cruciale produrre elementI probatori e una motivazione solida in primo grado o in esecuzione.
- I periodi di detenzione non interrompono automaticamente la possibilità di riconoscere la continuazione, ma costituiscono un elemento da valutare: l'assenza di prova che il progetto criminoso sia persistito può portare all'esclusione della continuazione.
- Per aumentare le probabilità di ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare ogni elemento di programmazione iniziale (comunicazioni, tracce di pianificazione, reiterazione omogenea del comportamento) e contestare puntualmente le ragioni indicate dal giudice per escluderla.
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