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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società di spedizioni P. s.r.l., titolare del regime di transito comunitario esterno, aveva gestito 66 spedizioni di merci provenienti dalla Cina e destinate alla Romania mediante documenti T1. L’Ufficio doganale aveva inizialmente considerato concluso il transito e restituito la garanzia, ma successivamente aveva accertato che i documenti della dogana rumena erano falsificati e che la merce non era stata consegnata. Aveva quindi richiesto il pagamento dei diritti doganali e irrogato sanzioni. La CTR aveva annullato gli atti ritenendo decisiva la buona fede della società e non provata la sua mala fede. L’Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l’obbligazione doganale nasce dall’inosservanza degli obblighi del titolare del transito, indipendentemente dalla buona fede, e che il precedente appuramento non impedisce i controlli successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle dogane, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la mancata presentazione effettiva della merce all’ufficio doganale di destinazione, accompagnata da documentazione falsificata, può far sorgere l’obbligazione doganale. La buona fede non esclude automaticamente il debito: rileva solo se ricorrono cumulativamente errore attivo dell’autorità doganale, impossibilità ragionevole per il debitore di rilevarlo e pieno rispetto della normativa. La semplice accettazione o mancata individuazione di documenti falsi non costituisce errore attivo dell’amministrazione. L’autorità può inoltre effettuare controlli e revisioni a posteriori entro i termini applicabili.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, artt. 96, 202, 203 e 220

    L’art. 220, par. 2, lett. b), esclude la contabilizzazione a posteriori quando i dazi non sono stati contabilizzati per un errore dell’autorità doganale non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede, che abbia rispettato tutte le disposizioni applicabili.

    Il titolare del regime di transito risponde dell’inosservanza degli obblighi doganali anche in assenza di mala fede. La buona fede tutela il debitore solo in presenza di tre condizioni cumulative: errore attivo dell’autorità, sua non rilevabilità ragionevole e corretto adempimento del debitore.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 365 e 366

    Le disposizioni consentono di considerare concluso il regime di transito nonostante la mancata presentazione della merce, quando siano prodotti documenti conformi ai requisiti previsti.

    Documenti falsificati o non conformi non dimostrano la regolare conclusione del transito e non impediscono il recupero dei dazi.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 78

    La norma consente alle autorità doganali di procedere alla revisione della dichiarazione anche dopo lo svincolo delle merci.

    L’appuramento iniziale del transito e la restituzione della garanzia non precludono controlli e revisioni successivi sulla regolarità e autenticità della documentazione.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 203

    La sottrazione di una merce al controllo doganale fa sorgere un’obbligazione doganale.

    La mancata presentazione della merce all’ufficio di destinazione, quando impedisce il controllo doganale, può integrare sottrazione al controllo e determinare l’obbligazione doganale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    L’Agenzia ha denunciato l’erronea interpretazione della disciplina doganale da parte della CTR.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Deposito di memoria illustrativa prima dell’udienza di cassazione.

    La società resistente ha utilizzato la memoria per insistere nelle proprie difese e richieste.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    Responsabilità aggravata per lite temeraria.

    La resistente aveva chiesto una maggiorazione delle spese per responsabilità aggravata, ma la cassazione con rinvio ha rimesso anche tale valutazione al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nel regime di transito doganale, il titolare principale è responsabile della corretta presentazione della merce e della conclusione del regime; la sola buona fede non elimina automaticamente il debito doganale.
  • La falsificazione dei documenti di destinazione e la mancata consegna della merce possono far sorgere l’obbligazione doganale, anche se l’ufficio aveva inizialmente dichiarato conclusa l’operazione.
  • L’appuramento o la liberazione iniziale non impediscono all’autorità doganale di effettuare controlli e revisioni a posteriori entro i termini previsti.
  • Per invocare il legittimo affidamento occorre dimostrare cumulativamente un errore attivo dell’autorità, non ragionevolmente rilevabile da un operatore diligente, e il completo rispetto degli obblighi normativi.
  • La mera mancata scoperta di una frode o l’accettazione di dichiarazioni inesatte provenienti da terzi, di regola, non costituisce errore attivo imputabile all’amministrazione.
  • In caso di documentazione apparentemente irregolare o di circostanze sospette, l’operatore deve adottare verifiche ragionevoli: l’inerzia può impedire di invocare il legittimo affidamento.

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