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Ordinanza

Ordinanza n. 1359/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria dei vincitori e mancata assegnazione di una sede di lavoro, con conseguente mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con i quali il Ministero della Giustizia ha disposto di non assegnargli alcuna sede di lavoro nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1.000 posti di conducente di automezzi, con conseguente mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione. Sono stati impugnati anche gli atti relativi alle assunzioni degli altri vincitori, gli elenchi delle sedi residue e degli assunti, l'eventuale graduatoria aggiornata, il diniego di annullamento in autotutela e, ove occorrente, il bando di concorso. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del proprio diritto al reinserimento nella graduatoria dei vincitori alla posizione n. 484 o precedente e all'assunzione presso la sede prescelta, nonché la condanna dell'Amministrazione all'assunzione. Con istanza depositata il 12 luglio 2026, ha chiesto inoltre l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale o di documenti equivalenti relativi alle iscrizioni poste a fondamento dell'esclusione di altri 17 candidati indicati in un provvedimento cumulativo del 27 novembre 2025, nonché della documentazione relativa a eventuali iscrizioni penali o di altra natura riguardanti i vincitori del concorso già assunti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in sede monocratica, ha respinto l'istanza istruttoria. Ha ritenuto che la richiesta di acquisizione dei documenti non potesse essere positivamente valutata, considerato il carattere evidentemente riservato dei dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale e nella documentazione equivalente richiesta. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione degli atti di esclusione e mancata assunzione, né le domande di reinserimento, accertamento o condanna. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a. nell'ambito della valutazione dell'istanza istruttoria.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la valutazione, in sede monocratica, della richiesta di acquisizione documentale; l'istanza è stata respinta per il carattere evidentemente riservato della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • In sede monocratica, la richiesta di acquisizione istruttoria di certificati del casellario giudiziale o di documenti equivalenti relativi a terzi può essere respinta quando il contenuto dei documenti presenta un carattere evidentemente riservato e non ne risulta giustificata l'acquisizione nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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