Sentenza del 11/10/2018 n. 1804 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Attività di amministratore di società svolta da Architetto - Assoggettamento a Irap e ad Iva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per gli anni d'imposta 2008 e 2009, maggiori imponibili ai fini IRAP e IVA, ritenendo che i compensi percepiti dal contribuente come amministratore della società dovessero essere attratti nel reddito di lavoro autonomo esercitato come architetto, in applicazione degli artt. 50, comma 1, lett. c-bis), e 53, comma 1, del TUIR. Il contribuente sosteneva invece che l'attività di amministratore non fosse connessa all'attività professionale di architetto, poiché non richiedeva specifiche conoscenze tecnico-professionali proprie di tale attività. Risultava inoltre che egli non fosse iscritto all'albo professionale e che l'incarico fosse svolto in via esclusiva, con regolare contribuzione INPS.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca aveva accolto i ricorsi del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando che i compensi per l'attività di amministratore non erano fiscalmente attratti nell'attività professionale di architetto e non dovevano quindi essere assoggettati a IRAP e IVA come redditi di lavoro autonomo. È stata confermata anche la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi, liquidate in euro 8.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Prevede l'assimilazione a redditi di lavoro dipendente dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione, salvo il caso in cui l'oggetto della collaborazione rientri nell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente.
La norma non comporta automaticamente l'attrazione dei compensi da amministratore nel reddito professionale: occorre verificare in concreto se l'incarico richieda conoscenze tecnico-professionali direttamente collegate all'attività abituale del contribuente.
Art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Qualifica come redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
I compensi per l'incarico di amministratore possono essere qualificati come redditi professionali solo quando l'attività amministrativa sia oggettivamente connessa all'esercizio dell'arte o professione abituale.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento parziale.
È stata la disposizione procedurale utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per accertare i maggiori imponibili relativi agli anni 2008 e 2009.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la condanna alle spese del giudizio tributario e la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.
Poiché l'Agenzia è risultata soccombente, è stata condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente la riunione dei ricorsi connessi.
I due ricorsi relativi agli avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009 sono stati trattati congiuntamente.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 2001
Per stabilire se sussista una connessione tra attività amministrativa e lavoro autonomo occorre verificare se la collaborazione richieda conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività professionale.
L'attività generica di amministratore non è automaticamente attratta nel lavoro autonomo, poiché normalmente può essere svolta anche senza le specifiche conoscenze della professione esercitata.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 2001
Per alcune categorie, come ragionieri e dottori commercialisti, l'attività di amministratore può richiedere conoscenze direttamente collegate all'attività professionale; in tali casi i compensi devono essere fatturati.
La qualificazione fiscale dipende dalla concreta natura dell'incarico e dalla relazione tra le competenze professionali richieste e l'attività abituale del soggetto.
Massime di principio
- I compensi percepiti da un professionista per l'attività di amministratore di società non sono automaticamente soggetti al regime fiscale della professione esercitata.
- Per stabilire se opera l'attrazione nel reddito professionale occorre verificare concretamente se l'incarico amministrativo richieda conoscenze specialistiche proprie dell'attività professionale abituale.
- L'attività generica di amministratore, astrattamente esercitabile anche da soggetti privi della specifica qualifica professionale, tende a essere considerata distinta dall'attività professionale e non soggetta a IVA e IRAP per tale motivo.
- La connessione può invece sussistere quando l'incarico utilizza direttamente competenze tipiche della professione, come può accadere per commercialisti e ragionieri che svolgano funzioni amministrative di natura contabile o tributaria.
- La valutazione deve basarsi sulle mansioni effettivamente svolte, sul contenuto dell'incarico, sulle competenze concretamente utilizzate e sul collegamento con l'attività professionale abituale, non sulla sola qualifica o sul titolo di studio del soggetto.
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