Sentenza n. 707/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 821/2024, depositata il 3 maggio 2024, notificata il 10 maggio 2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 821/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.522,28, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 821/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 maggio 2024. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente prevista dal CCNL 15 marzo 2001 e successive modificazioni, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.522,28, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorso è stato fondato sulla persistente mancata esecuzione del titolo da parte dell'amministrazione. La ricorrente ha agito dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha allegato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza civile sia il decorso dei 120 giorni dalla sua notificazione all'amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventualità di mancato adempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, attribuendogli ulteriori 60 giorni dall'insediamento per compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio su motivata richiesta, è stato posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria del comando giudiziale non vi abbia adempiuto.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine congruo e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con compenso posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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