Cassazione Civile, Ordinanza n. 36306/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2006, impugnato dalla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; in appello la contribuente aveva poi dichiarato di avere presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, chiedendo l’estinzione del giudizio. La Commissione tributaria regionale, verificata la documentazione, aveva dichiarato estinto il giudizio per rinuncia e compensato le spese. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3 e 6 del D.L. n. 119 del 2018, sostenendo che la controparte non avrebbe ottenuto l’accettazione della rinuncia da parte dell’Ufficio. La ricorrente lamentava inoltre, in sostanza, che il giudice di merito non avesse considerato alcune circostanze fattuali e la distinzione tra atti impositivi e atti riscossivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo carente sul piano dell’autosufficienza e della specificità, perché fondato su richiami generici a memorie e documenti senza adeguata riproduzione del loro contenuto, nonché privo di un’effettiva spiegazione della rilevanza della distinzione tra atti impositivi e atti riscossivi. Conseguentemente ha confermato l’esito processuale di merito e ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla rinuncia al ricorso nel processo tributario; la Corte non ne affronta il merito applicativo, perché censura reputata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
art. 3 D.L. n. 119 del 2018
richiamato in relazione alla definizione agevolata dei carichi; la Corte non esamina nel merito l’incidenza della norma sulla rinuncia
art. 6 D.L. n. 119 del 2018
richiamato insieme all’art. 3 del medesimo decreto, senza scrutinio di merito, perché il motivo è dichiarato inammissibile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
la censura di violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e confrontarle con la sentenza impugnata
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato per il vizio processuale denunciato, ma il motivo è comunque dichiarato inammissibile
art. 366 c.p.c., n. 6
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti, documenti e contenuto degli stessi su cui si fonda, non essendo sufficiente un rinvio generico al fascicolo di parte
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare in modo rigoroso il principio di autosufficienza: quando si lamenta l’omesso esame di una circostanza di fatto, occorre indicare in quale atto essa sia stata allegata e come sia stata provata o ritenuta pacifica.
- La specificità del motivo di ricorso impone, per la dedotta violazione di legge, l’indicazione della norma asseritamente violata, del suo contenuto precettivo e del concreto contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il generico richiamo ad atti e documenti del fascicolo di parte, senza sintetizzarne il contenuto rilevante, non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Non è consentito demandare alla Corte di cassazione un’attività esplorativa per individuare la norma violata o i punti della decisione asseritamente erronei.
- La censura fondata su una distinzione giuridica astratta è inammissibile se non viene spiegata in modo puntuale la sua concreta incidenza sulla decisione impugnata.
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