Corte di giustizia, Sentenza C-527/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2019. — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. contro KIA Motors Corporation. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 6, paragrafo 1, prima frase – Informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo – Obblighi del costruttore nei confronti degli operatori indipendenti – Acceso illimitato e normalizzato a tali informazioni – Modalità – Divieto di discriminazione. — Causa C-527/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata dell’obbligo di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione previsto dal regolamento n. 715/2007. Esclude che il costruttore debba necessariamente fornire tali dati in formato elettronicamente modificabile e ritiene non discriminatorio, in sé, un canale informativo supplementare riservato ai concessionari, se gli indipendenti hanno accesso equivalente alle informazioni dovute. La pronuncia è rilevante per la distribuzione di ricambi e per i rapporti tra reti autorizzate e operatori indipendenti.
Accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione dei veicoli: il regolamento n. 715/2007 non impone ai costruttori di fornire i dati in formato elettronicamente modificabile né vieta, di per sé, un canale informativo supplementare per i concessionari se gli indipendenti hanno accesso non discriminatorio.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007 imponga ai costruttori di mettere a disposizione degli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli in un formato elettronicamente modificabile. 2) Se vi sia una discriminazione vietata quando il costruttore utilizza, a vantaggio dei concessionari e meccanici autorizzati, un canale informativo supplementare per la vendita di pezzi di ricambio originali tramite un prestatore di servizi d’informazione.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 715/2007 va interpretato nel senso che non obbliga i costruttori di automobili a fornire agli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli in una forma modificabile elettronicamente. La stessa disposizione non osta, inoltre, al fatto che il costruttore utilizzi un canale informativo supplementare per i concessionari e meccanici autorizzati tramite un prestatore di servizi d’informazione, purché gli operatori indipendenti dispongano comunque di un accesso non discriminatorio, quanto a contenuto e modalità, alle informazioni di riparazione e manutenzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 8, regolamento (CE) n. 715/2007
- Regolamento (CE) n. 692/2008
- Articolo 13, regolamento (CE) n. 692/2008
- Allegato XIV del regolamento (CE) n. 692/2008
- Regolamento (UE) n. 566/2011
- Regolamento (UE) 2018/858
Accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione dei veicoli
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007 in tema di accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli. La controversia oppone un’associazione tedesca del commercio di componenti auto a KIA Motors Corporation, in relazione alle modalità di messa a disposizione dei dati tecnici.
Fatti e procedimento principale
Il Gesamtverband Autoteile-Handel eV e i propri membri avevano accesso, per i veicoli KIA, a una banca dati consultabile in sola lettura. Essi chiedevano però di ricevere le informazioni in un formato che consentisse il trattamento elettronico. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la corte d’appello l’aveva respinta ritenendo sufficiente l’accesso in lettura, non discriminatorio rispetto a quello dei concessionari e meccanici autorizzati. Il Bundesgerichtshof ha quindi sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 8 del regolamento n. 715/2007, che collega l’accesso alle informazioni a un formato standardizzato e alla concorrenza sul mercato dei servizi di riparazione e informazione;
- il considerando 27 dello stesso regolamento, relativo all’obiettivo di garantire agli operatori indipendenti accesso alle informazioni sulla stessa base dei concessionari autorizzati;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che impone un accesso illimitato, normalizzato, facile, rapido e non discriminatorio alle informazioni per la riparazione e manutenzione;
- l’articolo 8, che demanda alla Commissione i provvedimenti di attuazione;
- il regolamento n. 692/2008 e il suo allegato XIV, in particolare il punto 2.1, che rinvia alle specifiche OASIS e disciplina la banca dati delle informazioni.
Prima questione: formato elettronicamente modificabile
La Corte osserva che il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, non indica che il formato standardizzato debba essere necessariamente modificabile elettronicamente. Il riferimento alla norma OASIS serve a garantire l’individuazione delle informazioni tecniche e lo scambio di dati, ma non impone un formato editabile. Inoltre, l’espressione "accesso illimitato" riguarda il contenuto delle informazioni da mettere a disposizione, non la modalità tecnica di fruizione.
Nel contesto normativo, la Corte valorizza il punto 2.1 dell’allegato XIV del regolamento n. 692/2008, da cui emerge che l’operatore indipendente che voglia duplicare o ripubblicare le informazioni deve negoziare direttamente con il costruttore; ciò conferma che la disciplina vigente si limita a garantire la consultazione. La Corte considera anche la genesi del regolamento n. 566/2011, rilevando che la Commissione aveva ipotizzato ulteriori chiarimenti ma non aveva poi introdotto l’obbligo di fornire i dati in formato elettronicamente trattabile. Infine, osserva che il regolamento 2018/858, successivo e applicabile solo dal 2020, ha introdotto espressamente tale obbligo, il che conferma che esso non era già ricavabile dal regolamento n. 715/2007.
Seconda questione: asserita discriminazione per canale informativo supplementare
Quanto alla seconda questione, la Corte chiarisce che il divieto di discriminazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, riguarda il confronto tra l’accesso riconosciuto agli operatori indipendenti e quello concesso a concessionari e meccanici autorizzati, sia in termini di contenuto sia di modalità di accesso. Non costituisce invece, di per sé, una discriminazione il fatto che il costruttore utilizzi un ulteriore canale informativo, tramite un prestatore di servizi, per la vendita di pezzi di ricambio originali a favore della rete autorizzata.
Nel caso concreto, il Gesamtverband non aveva dimostrato che i concessionari e i meccanici autorizzati disponessero, attraverso quel canale, di informazioni sulla riparazione e manutenzione più complete o di qualità superiore rispetto a quelle accessibili agli operatori indipendenti tramite il portale KIA. In mancanza di tale differenza, non vi è accesso discriminatorio ai sensi della norma.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde quindi che:
- l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 715/2007 non impone ai costruttori di fornire agli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e manutenzione in forma modificabile elettronicamente;
- la stessa disposizione non osta all’uso, a favore dei concessionari e meccanici autorizzati, di un canale supplementare per la vendita di ricambi originali tramite un prestatore di servizi d’informazione, purché gli operatori indipendenti abbiano un accesso non discriminatorio alle informazioni dovute.
Principi affermati
La pronuncia delimita in senso restrittivo l’obbligo informativo dei costruttori ai sensi del regolamento n. 715/2007: il diritto UE garantisce accesso standardizzato e non discriminatorio alle informazioni di riparazione e manutenzione, ma non esige, nella versione allora vigente, la loro trasmissione in formato elettronicamente modificabile. La Corte ribadisce inoltre che la discriminazione va valutata rispetto al contenuto e alle modalità di accesso effettivamente garantite agli operatori indipendenti, non rispetto alla mera esistenza di canali informativi aggiuntivi per la rete autorizzata.
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