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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 282/2025 del Tribunale di Bologna Sezione Lavoro, depositata in data 11.3.2025.

Giustizia amministrativa202501622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che riconosceva il bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 282/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha corrisposto il bonus "carta del docente" relativo agli anni oggetto della domanda. La ricorrente ha quindi dichiarato in udienza l'intervenuto pagamento, insistendo esclusivamente per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, liquidandole in complessivi 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, disponendo altresì la restituzione del contributo unificato se versato e la distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Anche quando l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio di soccombenza, qualora l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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