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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13281/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo, giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con cinque sentenze e ha ricalcolato la pena complessiva in anni 24 di reclusione. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha rideterminato ex novo gli aumenti per ciascun reato satellite (confermando in gran parte le maggiorazioni già fissate dai giudici della cognizione), ha alterato la proporzione delle pene riducendo senza motivazione la pena per il capo 11) della sentenza sub 3) e non ha rivalutato le pene dei reati già ritenuti satellite alla luce dei reati satellite sopravvenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato il reato piu grave e la pena-base (tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato), abbia scorporato i reati satellite e abbia determinato singolarmente gli aumenti, motivando in modo sintetico ma sufficiente la scelta di confermare, entro il limite di non superare le maggiorazioni già fissate in sede di cognizione, gli aumenti precedenti. La Corte ha anche valutato che la proporzione tra pena-base e aumenti per i vari reati satellite è stata rispettata. Ha rilevato però un errore di diritto favorevole al ricorrente (l'omissione dell'aumento per la contravvenzione della sentenza sub 4)), che non è stato corretto perché l'eventuale correzione avrebbe aggravat0 il reo e il pubblico ministero non ha impugnato (evitando la reformatio in peius). Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato previsto dall'art. 416-bis è stato assunto quale uno dei reati valutati per il calcolo della pena e, in particolare, uno dei reati che ha concorso alla determinazione del reato-base utilizzato per il computo complessivo

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per individuare, ai fini del cumulo/continuazione, il reato piu grave (quello punito con la pena piu elevata) come criterio di scelta della pena-base

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato quale criterio generale che il giudice deve rispettare nella determinazione della pena (criteri di individualizzazione)

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di commisurazione della pena e alla necessità di motivare la graduazione e gli aumenti, anche sinteticamente quando gli aumenti sono contenuti

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite al cumulo delle pene e controllo di proporzionalità tra gli aumenti applicati

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Stabilisce che il giudice deve calcolare e motivare l'aumento per ciascun reato satellite separatamente e che il grado di motivazione è proporzionale all'entità dell'aumento, per consentire il controllo sulla proporzionalità e sul divieto di cumulo surrettizio

  • Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (dep. 2017, Nocerino)

    Indica che, nell'applicare la continuazione tra reati giudicati in piu sentenze, il giudice dell'esecuzione deve ricalcolare gli aumenti per ciascun reato satellite, senza poter eccedere le entità fissate dal giudice della cognizione

  • Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025

    Conferma che la graduazione della pena e gli aumenti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che, se gli aumenti sono applicati in misura contenuta, la motivazione può essere sintetica richiamando la gravità dei fatti o i criteri di cui all'art. 133

  • Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022

    Richiamata a sostegno del principio riguardante l'onere motivazionale modulato in rapporto all'entità degli aumenti

  • Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024 (dep. 2025)

    Principio secondo cui un errore di diritto che favorisca il ricorrente (reformatio in peius) non puo essere sanato dalla Corte di Cassazione in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel calcolare la pena complessiva per reato continuato tra sentenze diverse, deve individuare il reato piu grave e la pena-base, tenendo conto delle eventuali riduzioni (es. rito abbreviato).
  • Per ogni reato satellite il giudice dell'esecuzione deve scorporare e rideterminare l'aumento di pena singolarmente; tuttavia non puo superare le maggiorazioni fissate dal giudice della cognizione.
  • L'aumento per ciascun reato satellite deve essere motivato; se l'aumento e contenuto la motivazione può essere sintetica richiamando la gravità dei fatti e i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma deve comunque consentire il controllo di proporzionalità.
  • La proporzione tra pena-base e aumenti per reati satellite deve essere mantenuta: la valutazione del giudice di esecuzione deve dimostrare congruità e rispetto dei limiti previsti dalla legge.
  • Un errore tecnico o di diritto che comporti un vantaggio per il ricorrente (reformatio in peius se corretto) non puo essere sanato dalla Cassazione in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.

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