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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18688/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza dell'11/02/2020 del Tribunale di Lagonegro che, in appello, aveva confermato l'assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina nei confronti di Adinolfi per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). L'accusa derivava da una e-mail del 24/10/2013 inviata all'Allianz, con le frasi <<Ha bisogno di soldi di provvigione per sopravvivere>> e l'accusa di essersi appropriato di euro 50 in più sul prezzo delle polizze. La parte civile (Donato) prospettava cinque motivi: nullità e inutilizzabilità della deposizione del teste Salsano (per autoincriminazione e mancata interruzione dell'esame e garanzie ex artt. 60, 63, 64 c.p.p. e correlati); errata valutazione delle norme sul concorso di persone (art. 110 c.p., artt. 2043/2055 c.c.) e omessa pronuncia su profili di responsabilità civilistica; mancato rinnovo della deposizione; difetto di imparzialità/astensione per la partecipazione del medesimo soggetto (pubblico ministero onorario/vice pretore onorario) in entrambi i gradi; infine contestazione della condanna della parte civile alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e della loro quantificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: le dichiarazioni auto-indizianti rese da persona non sottoposta a indagini possono essere inutilizzabili solo 'contra se' ma restano utilizzabili nei confronti di terzi; nel caso concreto vi sono elementi (fra cui l'indirizzo email del mittente riferibile a Salsano) che rendono verosimile la non paternità dell'e-mail da parte di Adinolfi, per cui non restavano profili ulteriori da accertare anche agli effetti civili. Le censure riguardanti l'astensione del P.M. o la partecipazione dello stesso soggetto in due gradi non comportano automaticamente nullità degli atti; i rimedi idonei sono altri (avocazione, sostituzione). Quanto alle spese, per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa dell'imputato, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla diffamazione: il fatto contestato era la diffamazione via e-mail; la Corte ha confermato che, alla luce degli elementi istruttori, non risultava attribuibile l'autore materiale all'imputato.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Prevede le garanzie quando l'indagato rende dichiarazioni autodifensive: la Corte ha ricordato che la mancata interruzione dell'esame del teste non rende le dichiarazioni utilizzabili 'contra' il dichiarante solo se questi non è indagato; esse possono invece essere usate nei confronti di terzi.

  • artt. 60, 64 cod. proc. pen.

    Norme sulle garanzie del dichiarante e sulla verbalizzazione: le doglianze sulla loro inosservanza sono state ritenute non idonee a rendere inutilizzabile la prova rispetto ai terzi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale: la Corte ha osservato che l'eventuale inutilizzabilità di una prova richiede che il ricorrente dimostri l'incidenza della sua esclusione sulla cosiddetta "prova di resistenza"; qui ciò non è stato dimostrato.

  • art. 110 cod. pen.

    Regime del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza su una presunta responsabilità concorrente di Adinolfi, atteso che non risultava attribuita la paternità del messaggio all'imputato.

  • artt. 2043 e 2055 cod. civ.

    Norme di responsabilità civile extracontrattuale e risarcimento del danno: la parte civile aveva chiesto anche valutazioni civilistiche di colpevolezza, ma la Cassazione ha ritenuto che, escluse la paternità e la responsabilità dell'imputato, non residuassero profili da accertare.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Disciplina della compensazione delle spese: la Corte ha ricordato che la compensazione è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni e non risultavano tali ragioni nel caso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha seguito questa disposizione per la pronuncia di inammissibilità.

  • art. 53, art. 36, art. 372 cod. proc. pen.

    Norme relative all'astensione, sostituzione e avocazione del pubblico ministero: la Corte ha precisato che la violazione dell'obbligo di astensione non determina automaticamente nullità degli atti e che i rimedi sono la richiesta di avocazione o di sostituzione, ove previsti.

  • art. 12 D.M. 55/2014; art. 72 R.D. 12/1941; D.Lgs. 274/2000

    Norme citate inerenti qualifiche e incarichi onorari: le doglianze sulla partecipazione della stessa persona fisica in ruoli diversi non sono state ritenute idonee a compromettere l'indipendenza del giudizio nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni auto-indizianti rese davanti alla polizia giudiziaria da soggetti non sottoposti a indagini non sono utilizzabili 'contra se' il dichiarante, ma possono essere utilizzate nei confronti di terzi; pertanto la loro inutilizzabilità non è automatica rispetto a tutte le parti.
  • Chi impugna per inutilizzabilità di una prova deve dimostrare l'incidenza della sua esclusione sul complesso probatorio (la cosiddetta verifica della "prova di resistenza"); se le residue risultanze sono sufficienti a sostenere la decisione, il motivo è inammissibile.
  • Se elementi fattuali indicano che l'atto diffamatorio può essere attribuito a terzi (es. mittente e indirizzo e-mail riconducibile a diverso soggetto), l'imputato va escluso dalla responsabilità anche agli effetti civili salvo ulteriori prove contrarie.
  • La violazione dell'obbligo di astensione del pubblico ministero o di altri uffici onorari non determina automaticamente la nullità degli atti; i rimedi adeguati sono la richiesta di avocazione o di sostituzione quando previsti dalle norme.
  • La parte che propone appello e viene ritenuta soccombente può essere condannata alle spese del giudizio e, in caso di ricorso in Cassazione inammissibile e viziato da profili di colpa, può essere sanzionata con versamento alla Cassa delle ammende.
  • La compensazione delle spese processuali è eccezionale e richiede gravi motivi da documentare; la mera perdita del giudizio da parte della parte civile può legittimare la condanna alle spese in favore dell'imputato anche se quest'ultimo non ha impugnato la sentenza penale.

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