Cassazione Penale, Ordinanza n. 31070/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva respinto le sue richieste di semilibertà o, in subordine, di affidamento in prova al servizio sociale. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva negato i benefici ritenendo non ancora acquisita una reale riflessione critica sulle condotte devianti e valorizzando il brevissimo periodo trascorso in detenzione domiciliare, poi cessata per la sopravvenuta esecuzione di altra condanna che aveva superato i limiti di ammissibilità, come non sufficiente a mutare il giudizio prognostico negativo. Il ricorso lamentava, in sostanza, una diversa lettura di tale valutazione, ma la Corte rileva che le deduzioni erano prive di specifiche ragioni di diritto e miravano solo a proporre un'alternativa ricostruzione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità perché fondato su deduzioni non sorrette da reali censure di diritto e dirette soltanto a opporre una lettura alternativa a quella del provvedimento impugnato, che non presentava vizi di apparenza, manifesta illogicità o contraddittorietà. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, che deve accertare, senza automatismi, sia la meritevolezza del condannato sia l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale.
- Il giudizio sulla concessione di misure alternative può essere negato quando non risulti acquisita una effettiva riflessione critica sulle condotte devianti e quando gli elementi positivi allegati siano troppo esigui per superare un prognostico sfavorevole.
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del merito, senza indicare specifici vizi di diritto, di motivazione apparente, di manifesta illogicità o di contraddittorietà della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →