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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-360/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 ottobre 2021. — Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei contro NE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeş. — Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Lotta contro la frode e altre attività illecite – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Nozione di “frode” – Comportamento illecito nel corso del periodo di sostenibilità di un progetto. — Causa C-360/20

Giurisprudenza europea62020CJ0360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Argeş, chiarisce che la frode ai danni degli interessi finanziari dell’Unione non si esaurisce nella fase di esecuzione del progetto, ma può riguardare anche il periodo di sostenibilità quando il beneficiario presenta documenti falsi per apparire in regola e mantenere il finanziamento. Il giudice nazionale deve leggere il diritto interno in coerenza con gli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE e dalla Convenzione TIF. Questo obbligo incontra però il limite del principio di legalità penale.

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione: la frode può consistere anche in dichiarazioni false rese dopo l’esecuzione del progetto, durante il periodo di sostenibilità, se mirano a trattenere indebitamente fondi UE.

La questione giuridica

Se la nozione di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi della Convenzione TIF e dell’articolo 325 TFUE, comprenda anche l’uso di documenti o dichiarazioni false presentati dopo la realizzazione del progetto, nel periodo di sostenibilità, per simulare il rispetto degli obblighi contrattuali; e se il diritto dell’Unione osti a una norma o interpretazione nazionale che escluda la punibilità di tali condotte perché successive alla fase di attuazione del progetto.

Principio di diritto

La Corte afferma che integra la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione l’uso doloso di dichiarazioni false o inesatte presentate dopo la conclusione del progetto, se servono a simulare il rispetto degli obblighi del periodo di sostenibilità e a conservare indebitamente fondi provenienti dal bilancio UE. Inoltre, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme all’articolo 325 TFUE e alla Convenzione TIF, purché tale interpretazione non comporti violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE
  • Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 (Convenzione TIF), articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (CE) n. 1083/2006, articoli 2, punto 7, 57, paragrafi 1 e 3, e 98
  • Regolamento (UE) n. 539/2010

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione e periodo di sostenibilità di un progetto finanziato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunalul Argeş in un procedimento relativo alla possibile responsabilità penale di NE per presunta indebita percezione di fondi dell’Unione nell’ambito di un progetto cofinanziato. La questione centrale era se la frode ai danni del bilancio UE possa ricomprendere condotte poste in essere dopo la conclusione della fase di attuazione, nel periodo di sostenibilità del progetto.

Fatti e procedimento principale

Il procedimento principale riguarda il progetto "Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă – Legendă și tradiție", finanziato con fondi europei. Il contratto di finanziamento imponeva al beneficiario di sostenere, con fondi propri, attività successive alla realizzazione del progetto, tra cui stampa e distribuzione di materiale promozionale, al fine di garantire la pubblicità del progetto durante il periodo di sostenibilità.

Secondo il Ministero, le relazioni sulla sostenibilità e sulla distribuzione del materiale promozionale non coincidevano con le risultanze del controllo in loco e lasciavano emergere il sospetto della presentazione di documenti falsi, inesatti o incompleti. La procura aveva tuttavia archiviato il procedimento, ritenendo che i documenti contestati fossero stati trasmessi dopo la chiusura del progetto e che mancasse il nesso con il percepimento dei fondi europei.

Questioni pregiudiziali

Il giudice rumeno ha chiesto in sostanza:

  • se la nozione di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF, comprenda anche la condotta consistente nel creare un’apparenza di conformità agli obblighi del periodo di sostenibilità;
  • se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE e la Convenzione TIF, osti a una norma o a un’interpretazione nazionale che escluda la punibilità delle condotte poste in essere dopo la fase di attuazione del progetto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF, che definisce la frode in materia di spese come qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’uso o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti che comporti il percepimento o la ritenzione illecita di fondi UE;
  • l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, che impone agli Stati membri di combattere la frode e le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive;
  • il regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare gli articoli 57 e 98, relativi alla stabilità delle operazioni e alle rettifiche finanziarie;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, richiamato in combinato con gli obblighi di leale cooperazione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che la definizione convenzionale di frode non copre solo il percepimento indebito dei fondi, ma anche la loro illecita ritenzione. Ne deriva che una frode può concretizzarsi anche in un comportamento fraudolento successivo all’erogazione iniziale, se finalizzato a conservare indebitamente il vantaggio economico ottenuto.

Di conseguenza, la presentazione dolosa di dichiarazioni false o inesatte dopo l’esecuzione del progetto, per far apparire rispettati gli obblighi previsti per il periodo di sostenibilità, rientra nella nozione di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione. La Corte precisa inoltre che è irrilevante la provenienza concreta delle somme utilizzate per adempiere agli obblighi contrattuali, poiché ciò che conta è che il loro rispetto condizioni la concessione e il mantenimento del contributo UE.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto al rapporto con il diritto nazionale, la Corte ribadisce che il principio del primato impone ai giudici nazionali di dare piena efficacia al diritto dell’Unione e, per quanto possibile, di interpretare il diritto interno in modo conforme.

Applicando tale principio, il giudice nazionale deve verificare se la normativa interna possa essere letta nel senso di ricomprendere non solo il percepimento, ma anche la ritenzione indebita di fondi, quando questa integri una frode ai sensi della Convenzione TIF. Una interpretazione che limitasse la punibilità alle sole condotte verificatesi durante la fase di esecuzione del progetto sarebbe incompatibile con l’obbligo, derivante dall’articolo 325 TFUE, di adottare sanzioni effettive e dissuasive contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Tuttavia, la Corte pone un limite importante: l’interpretazione conforme non può violare il principio di legalità dei reati e delle pene. Se il giudice nazionale ritiene che un’interpretazione conforme comporterebbe una violazione di tale principio, non è tenuto ad applicarla; in tal caso spetta al legislatore nazionale intervenire.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la nozione di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione include l’utilizzo di dichiarazioni false o inesatte presentate successivamente all’esecuzione del progetto, per simulare il rispetto degli obblighi del periodo di sostenibilità;
  • il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale un’interpretazione conforme del diritto interno rispetto all’articolo 325 TFUE e alla Convenzione TIF, purché non sia compromesso il principio di legalità penale.

Principio applicabile per la pratica professionale

La decisione conferma che, nei progetti finanziati dall’Unione, anche la fase successiva alla realizzazione può integrare una frode se il beneficiario usa documenti falsi per mantenere indebitamente il finanziamento o evitare rettifiche. Per gli operatori e i difensori, ciò significa che il controllo sulla correttezza della documentazione non si esaurisce con la chiusura dell’investimento, ma può estendersi al periodo di sostenibilità previsto dal contratto e dalla disciplina dei fondi.

Come è indicizzato

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