Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello cautelare proposto per ottenere la revoca o la sostituzione degli arresti domiciliari imposti per reati connessi al narcotraffico e al porto di arma. Il ricorrente articolava due motivi: (1) vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto ancora attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato nonostante il lungo periodo di esecuzione della misura, le condizioni di salute del Curci e le autorizzazioni a brevi allontanamenti; (2) vizio di motivazione per mancata considerazione dell'ordinanza che aveva sostituito la misura nei confronti di altri imputati, sostenendo la disparità di trattamento era immotivata dato che la sostituzione era stata decisa per decorso del tempo e consenso alle intercettazioni
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Collegio territoriale avesse adeguatamente valutato e confutato gli elementi addotti dalla difesa, sottolineando il principio consolidato secondo cui l'appello contro ordinanze che decidono su revoca o sostituzione di misure cautelari è circoscritto ai motivi proposti e non comporta un riesame della sussistenza iniziale delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato il principio per cui il mero decorso del tempo o la puntuale osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonei ad escludere le esigenze cautelari, e che il diverso trattamento di coindagati è giustificabile per la valutazione autonoma della posizione personale e del contributo all'illecito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Viene richiamato il regime presuntivo previsto dalla norma in materia di stupefacenti come fattore che giustifica la valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma richiamata per la procedura svolta in camera di consiglio senza la presenza delle parti (disposizioni emergenziali sul procedimento)
art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c
Indica gli elementi che il giudice che dispone la custodia deve valutare (es. tempo trascorso dal reato), ma tale valutazione è propria dell'atto impositivo iniziale e non trasferibile automaticamente alla revoca/sostituzione
art. 299 c.p.p.
Norma richiamata per distinguere le valutazioni richieste ai fini della revoca/sostituzione della misura rispetto a quelle dell'adozione iniziale della custodia
art. 274 c.p.p.
Richiamata in riferimento alla necessità di valutare l'entità del contributo del singolo al fatto criminoso e profili personali nella determinazione delle misure cautelari
art. 616 c.p.p.
Norma che permette, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; applicata dalla Corte per irrogare la pena pecuniaria
Massime di principio
- L'appello contro un'ordinanza che decide su revoca o sostituzione di una misura cautelare ha cognizione limitata ai motivi specifici e non autorizza il riesame integrale della sussistenza originale delle esigenze cautelari
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o la puntuale osservanza delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari: occorrono fatti nuovi e apprezzabili che modifichino il quadro probatorio
- Le condizioni di salute del detenuto e le autorizzazioni a temporanei allontanamenti devono essere valutate nel complesso e possono non bastare senza elementi sintomatici certi di mutamento della situazione iniziale
- La differenza di trattamento cautelare tra coindagati è ammissibile perché la valutazione è individuale e tiene conto del contributo materiale/morale al reato e delle caratteristiche personali di ciascuno
- I ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria
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