Cassazione Penale, Ordinanza n. 10571/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione delle conseguenze previste per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 337 c.p. L'unico motivo dedotto riguarda la pretesa eccessività della pena, con richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti o comunque di una diversa modulazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio riconducibile ai parametri dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
È richiamato come uno dei reati per cui la condanna di merito è stata confermata; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della fattispecie.
art. 337 c.p.
È richiamato come uno dei reati per cui la condanna di merito è stata confermata; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della fattispecie.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
La Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata presenti un vizio riconducibile alla categoria del vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la congruità del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con l'effettiva esistenza di un vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- La richiesta di rivalutazione della pena o del giudizio sulle circostanze attenuanti generiche non è ammissibile in cassazione se non è sorretta dalla deduzione di un concreto vizio logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la motivazione della decisione di merito risulta immune dai vizi denunciabili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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