Sentenza n. 2130/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione all'esame di Stato, verbale di scrutinio finale e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, pur avendo conseguito una media complessiva sufficiente, non era stata ammessa all'esame di Stato a causa delle insufficienze riportate in matematica e fisica. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 62/2017, come modificato dal d.l. n. 127/2025, convertito nella l. n. 164/2025, nonché dell'o.m. n. 54/2026, sostenendo che, in presenza di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe avrebbe dovuto deliberare specificamente sull'eventuale ammissione, con adeguata motivazione, invece di omettere tale valutazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 193-ter del d.lgs. n. 297/1994, dei d.m. n. 80/2007 e n. 42/2007 e dell'o.m. n. 92/2007, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, assumendo che durante l'anno scolastico non fosse stata attivata alcuna attività di recupero per le insufficienze riportate nel primo quadrimestre in matematica e fisica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure. In seguito all'ammissione con riserva disposta in sede cautelare, la ricorrente ha sostenuto e superato l'esame di Stato con il voto di 60/100. Il giudice ha applicato il principio di assorbimento elaborato in materia scolastica: il superamento dell'esame, fondato su una valutazione globale e successivo al giudizio di non ammissione, assorbe quest'ultimo e supera gli effetti dell'ammissione con riserva, rendendo improcedibile l'impugnazione dell'originario diniego. Le spese sono state eccezionalmente compensate.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 62/2017
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
La ricorrente sosteneva che la norma imponesse al consiglio di classe di deliberare specificamente sull'eventuale ammissione nonostante le insufficienze; il TAR non ha esaminato questa censura per sopravvenuta improcedibilità.
d.l. n. 127/2025, convertito nella l. n. 164/2025
Richiamato dalla ricorrente quale fonte modificativa della disciplina dell'ammissione all'esame di Stato; la questione non è stata decisa nel merito.
o.m. n. 54/2026
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'ammissione all'esame di Stato; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 193-ter d.lgs. n. 297/1994
Richiamato quale fondamento degli obblighi scolastici in materia di recupero delle insufficienze; il TAR non ha esaminato la relativa censura.
d.m. n. 80 del 3 ottobre 2007
Richiamato dalla ricorrente in materia di attività di recupero; la questione è rimasta assorbita.
d.m. n. 42 del 22 maggio 2007
Richiamato dalla ricorrente in materia di attività di recupero; la questione è rimasta assorbita.
o.m. n. 92/2007
Richiamata dalla ricorrente in materia di recupero delle insufficienze; la questione non è stata esaminata.
artt. 55 e 60 c.p.a.
Hanno consentito la trattazione cautelare e la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando un candidato non ammesso all'esame di Stato viene successivamente ammesso con riserva a sostenere le prove in forza di un provvedimento cautelare e supera positivamente l'esame, il giudizio positivo sopravvenuto, fondato su una valutazione globale del candidato, assorbe il precedente giudizio negativo di non ammissione e determina l'improcedibilità del ricorso contro quest'ultimo.
- Il superamento dell'esame di Stato costituisce una circostanza sopravvenuta ed esterna rispetto al precedente giudizio di non ammissione e supera gli effetti dell'ammissione con riserva alle prove d'esame.
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