Cassazione Penale, Sentenza n. 4935/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Barreca ha impugnato la declaratoria di inammissibilità della sua impugnazione in Cassazione, deducendo che la sentenza d'appello del 2/10/2023 era stata pronunciata in realtà in presenza dell'imputato e quindi non ricorreva l'obbligo del "mandato speciale" previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; inoltre il mandato specifico era comunque stato conferito e depositato in data 13/12/2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso straordinario per errore di fatto: ha accertato che il ricorso era stato dichiarato inammissibile per un errore percettivo della Corte di cassazione (errata applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.), poiché il giudizio d'appello si era svolto in presenza dell'imputato e comunque il mandato era stato prodotto. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza della Corte di appello del 2/10/2023 sia la sentenza di primo grado del Tribunale di Torre Annunziata (24/05/2018), revocando anche le statuizioni civili a carico dell'imputato. Ha altresì rilevato che il reato era estinto per prescrizione e che, trattandosi di causa estintiva immediatamente apprezzabile, non occorreva rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 642 c.p.
Norma sostanziale che individua il reato contestato (frode); la Corte ha ritenuto pacifica l'estinzione del reato per prescrizione, valutazione che ha consentito la definizione immediata della posizione dell'imputato.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Prevede l'onere, in caso di impugnazione proposta dal difensore quando l'imputato è stato dichiarato assente, di depositare un mandato speciale a pena di inammissibilità e, in talune ipotesi, l'elezione di domicilio. La Corte ha rilevato che tale disciplina era stata erroneamente ritenuta operativa perché il giudizio d'appello si era svolto in presenza dell'imputato (quindi il requisito non sussisteva) e, comunque, il mandato risultava prodotto.
art. 625-bis c.p.p.
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto. La Corte ha applicato il rimedio richiamando la distinzione tra errore percettivo (ammissibile per il rimedio) ed errore di giudizio (non ammesso). Ha ritenuto che qui sussistesse un errore percettivo nella valutazione della presenza dell'imputato.
art. 420-bis c.p.p.
Stabilisce le condizioni affinché si possa procedere in assenza dell'imputato, richiedendo la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato o della sua volontaria sottrazione alla conoscenza. La Corte ha rilevato che nel caso non risultava provata l'effettiva conoscenza, dunque la celebrazione in assenza del processo era illegittima.
art. 420-quater c.p.p.
Prevede, a garanzia dell'effettività della conoscenza, la possibilità di disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria quando il giudice non abbia certezza della conoscenza. La Corte ha richiamato tale norma per sottolineare che la regolarità formale della notifica non è sufficiente senza prova dell'effettiva conoscenza.
art. 161 c.p.p.
Norma sulle modalità di notifica della citazione a giudizio (notificazione al domicilio eletto). La Corte ha osservato che l'avvenuta notifica al domicilio eletto e la successiva notificazione al difensore d'ufficio per irreperibilità non bastano, di per sé, a dimostrare l'effettiva conoscenza dell'imputato.
art. 604, comma 5-bis, c.p.p.
Prevede la nullità delle decisioni quando il processo sia stato celebrato in assenza illegittima; la Corte ha dichiarato la nullità delle sentenze di merito in virtù della violazione delle condizioni di procedibilità in absentia.
art. 129 c.p.p.
Disciplina la declaratoria di cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto applicabile il principio dell'immediata declaratoria della prescrizione quando la causa estintiva è pacifica e non richiede accertamenti ulteriori, consentendo la definizione del procedimento senza rinvio.
art. 578 c.p.p.
Norma collegata alle statuizioni civili accessorie fondate sulla sentenza di condanna; la Corte ha revocato le statuizioni civili a carico dell'imputato in quanto la sentenza di condanna, annullata, non può più giustificare l'applicazione dell'art. 578.
Massime di principio
- Se il giudizio d'appello si è svolto in presenza dell'imputato, non può essere applicato l'onere del mandato speciale previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; la sua mancata produzione non determina inammissibilità dell'impugnazione.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è ammissibile solo per errori percettivi relativi alla lettura degli atti (svista/quivoco) e non per valutazioni giuridiche o di merito; se sussiste un errore percettivo che ha inciso sulla decisione di legittimità, è possibile ottenere la correzione della sentenza impugnata.
- Per procedere validamente in assenza dell'imputato occorre la prova dell'effettiva conoscenza del processo: la regolarità formale della notifica non basta se non è dimostrato un reale contatto informativo tra difensore e imputato o altri elementi che provino la volontaria sottrazione alla conoscenza.
- Quando una causa di non punibilità (es. prescrizione) è pacifica e non richiede ulteriori accertamenti, il giudice può pronunciarsi immediatamente sulla estinzione del reato anche in presenza di nullità processuali insanabili, evitando il rinvio per un nuovo giudizio.
- La notifica al difensore d'ufficio non vale automaticamente come prova dell'effettiva conoscenza dell'imputato; va dimostrato un rapporto informativo effettivo fra difensore e assistito durante il processo.
- In presenza di dubbi tra errore di fatto e errore di giudizio, occorre valutare se l'errore sia riconducibile a una percezione errata degli atti interni (ammissibile per il rimedio straordinario) o a una diversa valutazione/interpretazione del diritto o dei fatti (da impugnare con gli ordinari mezzi).
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